Le precedenti bozze della rappresentanza carabinieri sembrano non essere state accettate come in un primo momento si era sperato (leggi qui). Un decreto legislativo recante “Disposizioni in Materia di Riordino dei Ruoli e delle Carriere del personale delle Forze Armate è apparso in alcuni portali ed è facilmente reperibile nel web.
Dopo un’ attenta lettura, il decreto sembra essere prorpio quello che lo Stato Maggiore Difesa aveva fatto visionare alle rappresentanze del personale in divisa.
Il decreto prevede ad esempio per i Marescialli Capo e gradi corrispondenti stroncati dalla legge del 1995, un avanzamento in tre tranche nel 2017.
La prima aliquota NON PROMOSSA al 31 dicembre 2016 , sarebbe inclusa in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 , promuovendo al grado di primo maresciallo un primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017 , un secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017 ed un restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. Si parla di avanzamento effettuato tramite “graduatoria di merito” , non specificando se detta graduatoria sia quella “storica ad anzianità” o quella utile soltanto ai fini per “l’avanzamento a PM”. Molti Marescialli Capo e gradi corrispondenti, comunque sia, in questo modo non raggiungeranno mai il nuovo grado di Luogotenente per ovvi limiti di età, in quanto la permanenza minima nel nuovo grado di Primo Maresciallo è di OTTO ANNI.
Inoltre ai primi marescialli, che fino al 2016 maturano quattordici anni di permanenza minima nel grado, può essere conferita la qualifica di luogotenente, previa valutazione secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1059, secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del periodo minimo di permanenza nel grado più un ulteriore anno.
Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2005, ai fini dell’inclusione nell’aliquota di valutazione per l’attribuzione della qualifica di luogotenente , è richiesto, in riferimento agli indicati periodi di conferimento della promozione al grado di primo maresciallo, il requisito di anzianità nel grado di seguito riportato :
a) dal 15 aprile 2001 al 31 dicembre 2002: 8 anni;
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003: 9 anni;
c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004: 10 anni;
d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005: 11 anni.”;
I restanti primi marescialli, che hanno una permanenza minima nel grado di almeno 8 anni , sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati “a scelta” in misura non superiore a 1/47 dell’organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
I Sergenti Maggiore Capo e gradi corrispondenti, con anzianità nel grado fino al 2014, invece sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017 e conseguiranno l’attribuzione della qualifica speciale con decorrenza dal 1° gennaio 2017 secondo i seguenti periodi di permanenza nel grado di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti:
a) tre anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2017;
b) quattro anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017;
c) cinque anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;
d) sei anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;
e) sette anni, per i sergenti maggiore capo e gradi corrispondenti con anzianità di grado compresa tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017.
I caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado ,invece è attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1° gennaio 2017.
Ci sono molte altre novità, come ad esempio maggiori responsabilità per tutti i ruoli, richiesta titoli di studio per concorsi, ma per ora l’unica certezza è che si verrà a creare “per un periodo di tempo compreso tra gli 8 ed i 10 anni”, una stagnazione in alcuni Ruoli simile se non superiore a quella verificatasi in seguito alla riforma del 1995 ( leggi qui).
La permanenza nel grado per otto anni a chi viene fatto avanzare per terzi a decorrere dal 1 gennaio 2017 è incomprensibile, specie per chi tra questi ha prestato servizio senza demerito. Il rischio, anzi la certezza è quella che il personale insignito del nuovo grado finisca dritto ancora una volta nel “purgatorio del grado“, nel quale ristagnarerà fino alla quiescenza. Questi poveri disgraziati, molto spesso per una mera circostanza di eventi cronologici (ossia si sono solo arruolati nel periodo sbagliato) si sono ritrovati, e si ritroveranno, a non poter mai raggiungere in nessun modo l’apice graduato del proprio ruolo, mentre altri, sempre per bizzarri eventi cronologici (ossia si sono arruolati nel periodo giusto), si sono ritrovati e si ritroveranno ancora una volta proprio su quell’apice senza aver fatto nulla in più degli altri.
A questo personale , posto in una sorta di gerarchia parallela, andranno ad aggiungersi inevitabilmente tutti coloro che, anche se più anziani nel grado, non verranno promossi “a scelta” nelle valutazioni di merito.
Il Decreto è in mano al parlamento, la speranza è che vengano adottate tutte le procedure correttive necessarie per evitare che questo accada.