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Riordino delle carriere per i Cappellani Militari

In questi giorni è in discussione il DL presentato dal MInistro degli Affari Esteri Tajani e dal Ministro della Difesa Crosetto di concerto con il Ministro della Giustizia Nordio, il Ministro dell’Interno Piantedosi, il Ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti

Il Disegno di Legge, sostanzialmente, intende modificare gli articoli 1549, 1559 e 1594 del COM (rispettivamente in materia di requisiti per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento, nomina del Cappellano militare addetto in servizio permanente, cessazione dal complemento dei Cappellani).

In particolare – si apprende dal testo del DL –  vengono modificati i requisiti:

 per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento (assimilato al rango di sottotenente di complemento), prevedendo per i sacerdoti un’età di 25 anni, in luogo dei 28
anni attualmente stabiliti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni (art. 1549 del COM);
 per la nomina al grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente (assimilato al rango di tenente in servizio permanente), prevedendo che i Cappellani militari di complemento, all’atto della presentazione dell’apposita domanda:
a) abbiano prestato almeno 2 anni di servizio continuativo, in luogo dei 5 anni attualmente stabiliti;
b) non siano sottoposti a limite d’età, ad oggi fissato a 45 anni (art. 1559 del COM);
 per la cessazione dal servizio del cappellano militare di complemento, portando (in analogia a quanto fatto con l’articolo 1559 del COM) da cinque a due anni il periodo di servizio
continuativo nel complemento, oltre il quale, se non riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, si cessa dal servizio e si è collocati in congedo assoluto.

Dalle modifiche normative previste dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per visualizzare il DL integrale, clicca QUI

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