Quella che dopo anni avrebbe dovuto rappresentare “ LA VERA RIFORMA DELLE CARRIERE” si sta dimostrando , per l’ennesima volta, una penalizzazione per il Ruolo Marescialli.
Se pur ormai noti, gli errori del passato non sono stati presi in considerazione ( o forse si?), ed ora quello che hanno subito i Marescialli capo e gradi equivalenti, si ripercuoterà inesorabilmente nel grado superiore di Primo Maresciallo e gradi equivalenti.
Infatti con l’istituzione del nuovo grado apicale di 1° Luogotenente, il grado di Primo Maresciallo subirà un inesorabile demansionamento . Cosa vuol dire? Semplice! Tutte le funzioni direttive ( coordiamento ed indirizzo , sostituzione dell’Ufficiale per assenza o impedimento con piena responsabilità) , saranno conferite al grado superiore di Luogotenente.
Questo creerà senza sorta di dubbio l’ennesima piramide rovesciata, all’apice della quale migliaia di Primi marescialli avranno scarsissime probabilità di accesso al grado superiore. Perché?
Semplice! Le posizioni sanno già occupate dai Primi Marescialli Luogotenenti (e gradi equivalenti) .
Infatti tutti i Primi Marescialli Luogotenenti che abbiano rivestito tale Grado e Qualifica per almeno 4 anni , saranno promossi direttamente a Primi Luogotenenti!
Inoltre tutti i Primi Marescialli Luogotenenti saranno promossi Luogotenenti!
Invero, tutti i Primi Marescialli che avrebbero potuto accedere alla qualifica di Luogotenente con +8 anni nel grado di Primo Maresciallo o Equivalenti, saranno promossi al nuovo grado di Luogotenente solo ed esclusivamente con una valutazione A SCELTA!
E i Marescialli Capo? Cosa prevede il riordino per il grado più martoriato del ruolo?
Tutti i Marescialli Capo e gradi equivalenti verranno promossi a Primi Marescialli o gradi equivalenti in tre valutazioni, tutte e tre nel 2017. E’ la soluzione? Non è forse paradossale questa promozione volta a far convergere la stragrande totalità del ruolo, per l’ennesima volta, in un unico grado? Vi ricorda qualcosa?
Ovviamente chi è rimasto “imbottigliato” nel grado potrà credere che questa è una vittoria. Lo è? Forse in parte, ma per lo più, a modesto parere di chi vi scrive, rappresenta l’ennesima beffa.
Qualora non fosse stata prevista l’istituzione del nuovo grado di Primo Luogotenente, forse tutto questo avrebbe avuto un senso.
Infatti tutti i Primi Marescialli che non potranno accedere al nuovo grado di Luogotenente , oltre a subire il demansionamento del grado, potrebbero finire nel calderone dei Marescialli Capo promossi Primi Marescialli nel 2017.
Quindi dovranno subire l’ennesima valutazione per il passaggio al grado superiore di Luogotenente con una valutazione A SCELTA riservata a pochi posti. Rimane da comprendere come verranno suddivise le aliquote per la valutazione.
Questo potrebbe creare ulteriori frammentazioni all’interno del Ruolo, già stremato dalla precedente riforma. Cosa alquanto probabile se non ci sarà un intervento correttivo immediato che renda le prospettive di carriera migliori delle attuali.
In ultimo, vogliamo accludere al presente resoconto, l’articolo del Delegato COIR Cat. B dell’ Aeronautica Militare, Tesone Luigi, pubblicato sul portale forzearmate.org e ripreso dalla redazione di affariitaliani.it:
Dopo aver peregrinato presso le Amministrazioni allo scopo di ricevere uno straccio di documento sul quale confrontarsi, alla rappresentanza militare è stato presentato il nuovo e fantomatico progetto di riordino. All’iniziale apprezzamento per la soluzione prospettata per la ventennale problematica dei marescialli di prima classe è subentrato lo sconforto per la presa di coscienza del successivo degradamento di tutti i Primi Marescialli, questi ultimi, che avevano raggiunto il grado apicale passando per un’ardua valutazione a scelta o attraverso un concorso, sono difatti degradati in quanto non solo non rivestiranno il nuovo grado apicale di Luogotenente, ma devono sopportare una nuova ed ulteriore valutazione a scelta, e questa volta senza nemmeno la possibilità di concorso. Oltre a tutto ciò si vorrebbe modificare l’art. 839 del Dlgs. 66/2010 in modo da non prevedere più per i Primi Marescialli la possibilità di ricoprire determinati incarichi come sostituti ufficiali e quindi alcuni colleghi si potrebbero trovare dalla sera alla mattina non più legittimati a svolgere determinate incarichi e mansioni.
(…)
Il “ meraviglioso” progetto del Libro Bianco prevedeva la possibilità di osmosi tra i ruoli, ma a quanto pare non è prevista nemmeno per i marescialli laureati la possibilità di accedere ai gradi iniziali del ruolo Ufficiali. Eppure tale possibilità, vista l’esperienza almeno venticinquennale acquisita nel ruolo marescialli, avrebbe garantito una maggiore funzionalità per le Amministrazioni a costo zero se si tiene conto che il Tenente è inquadrato con lo stesso parametro stipendiale del Luogotenente; inoltre visto il limite anagrafico ordinamentale nessuno sarebbe potuto accedere al ruolo degli ufficiali superiori garantendo quindi un risparmio nel tempo visto che l’attuale metodo di arruolamento ha causato un eccesso di ufficiali superiori non dirigenti (Maggiore e Tenente Colonnello). Evidentemente questo riordino doveva sistemare qualcos’altro. Bhé, se il Governo ha accelerato per tale riforma in vista del Referendum Costituzionale si sta facendo un autogol galattico.
E l’ARQ????
Nessuno ne parla più. Sembra ormai un bel ricordo, null’altro. Eppure il decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 22 Aprile 2016 non lasciava spazio a dubbi! Ve lo riproponiamo:
Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare (1168) 20-02-2015 1078 1. Sino all’anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, il personale militare non dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all’articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all’articolo 2209-quinquies, si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità: a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno , per
il personale che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sia a non più di sette anni dal
raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza; b) d’ufficio al 31 dicembre dell’anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all’articolo 2209-quater, per il personale a non più di due anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente. 3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri: a) è escluso dalla disponibilità all’eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri; b) percepisce il trattamento economico di cui all’articolo 1821; c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l’eventuale promozione o conferimento della qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri; d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230. (1168) Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.
L’A.R.Q. prevede un trattamento economico pari al 95 per cento di quello attualmente percepito (articolo 1821 del Codice); Il personale non può ricevere promozioni dopo il collocamento in ARQ; può permanere in tale posizione fino all’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età o, a domanda, qualora si trovi a non più di cinque anni dal limite di età e nei limiti dei contingenti previsti.
Art. 1821 Trattamento economico al personale in aspettativa per riduzione dei quadri 1. Al personale dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell’articolo 909, competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura del 95 per cento, oltre all’indennità integrativa speciale e all’assegno per nucleo familiare, in misura intera. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell’articolo 909, comma 6. Capo II
L’art. 1821 tratta soltanto il personale dirigente, ma non esiste altra normativa che disciplini l’istituto dell’ Aspettativa Riduzione Quadri.
L’A.R.Q. infatti avrebbe dovuto essere concessa a un numero definito di militari, stabilito periodicamente dall’amministrazione, a partire dal prossimo 1 gennaio 2017. Come mai non se ne ha più notizia? Cosa impedisce l’applicazione di un Decreto Legge che porterebbe un notevole risparmio alle casse dello Stato?
In ultimo, il rinnovo del contratto. Si stima che tra rinnovo, riordino e bonus degli 80 euro Strutturale, l’aumento medio Pro-capite si aggiri attorno ai 100 euro. Ovviamente questo potrà essere confermato soltanto quando la legge di stabilità sarà approvata e resa pubblica. Per ora possiamo limitarci a ritenere veritiere le dichiarazioni rilasciate da alcuni parlamentari , nonché ministri ,oltre che da appartenenti ai sindacati delle FFOO.
Pubblichiamo infine il documento sul riordino dei gradi del personale militare delle FFAA presentato dal COCER lo scorso 26 ottobre
Seguiranno aggiornamenti