Circolare INPS n. 159 in data 28/10/2021. Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, ha dato indicazioni alle discendenti Strutture territoriali in merito alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita per il personale in ausiliaria, richiamato in servizio a domanda “senza oneri” (o senza assegni). Ciò conformemente al recente parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 22028 del 15 dicembre 2020 espresso su richiesta avanzata dal Comando Generale della Guardia di Finanza.
Sull’argomento si rammenta che l’Istituto, con il precedente messaggio n. 6292/2015, aveva disposto che il servizio prestato dal suddetto personale fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima sia per la quota a carico dell’amministrato.
Successivamente, lo stesso Istituto, con messaggio n. 341/2018, su parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, aveva modificato la precedente impostazione, disponendo la non valutabilità, ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), del periodo di richiamo in servizio a domanda e senza assegni.
2. Con la presente, in considerazione della rilevanza della questione e della mutata interpretazione del quadro normativo di riferimento da parte dell’Istituto previdenziale – con il quale saranno effettuati approfondimenti per particolari fattispecie- – ora favorevole alla riliquidazione del TFS nei confronti dei citati amministrati, si forniscono le prime disposizioni applicative, con riferimento a fattispecie di richiamo annoverabili nell’ambito della disciplina normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, con riserva di eventuali e più puntuali istruzioni non appena concluso il citato approfondimento degli effetti complessivi derivanti dalle novità introdotte con la citata circolare.
3. In particolare, si procederà alla liquidazione del supplemento dell’indennità di buonuscita o alla riliquidazione della stessa, nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativamente ai richiami in servizio con assegni.
4. Al riguardo, si appalesa opportuno operare una distinzione in base alle fattispecie di seguito indicate.
a. Posizioni pregresse
In applicazione delle regole prescritte dal Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello stato in caso di riammissione in servizio (art. 4 del D.P.R. 1032/1973) per quanto concerne il personale militare collocato in ausiliaria, che abbia ultimato il richiamo in servizio nel quinquennio antecedente alla data di adozione della circolare da parte dell’INPS e quindi a partire dal 28 ottobre 2016 (compresi dunque coloro i quali sono stati collocati in ausiliaria a decorrere dal 28 ottobre 2011), a mente dell’art. 26 del D.P.R. 1032/1973 è richiesta la domanda dell’interessato, e ciò è auspicabile anche in chiave collaborativa, per una celere individuazione e definizione della posizione degli amministrati.
Per costoro, ai fini del computo del periodo di servizio utile alla riliquidazione del supplemento dell’indennità di buonuscita, si terrà conto del servizio prestato nell’arco temporale di permanenza in ausiliaria secondo le seguenti modalità:
1) se il servizio è inferiore a dodici mesi, non si procederà alla liquidazione, né si restituiranno i contributi legittimamente versati ( art. 37 D.P.R. 1032/1973);
2) se il servizio è inferiore a due anni, ma superiore a un anno continuativo, l’interessato conseguirà un supplemento di buonuscita per un anno oppure per due anni se la frazione del secondo anno è superiore a sei mesi;
3) se il servizio è di almeno due anni continuativi, all’interessato spetterà la riliquidazione di tutto il periodo prestato, compresi i servizi specificati al sub 1) e 2), secondo le regole previste nel caso di riliquidazione della buonuscita in cui il nuovo servizio ha avuto una durata di almeno due anni continuativi (art. 4 del D.P.R. 1032/1973).
Il contributo previdenziale del 9,60% sarà determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale militare in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.
La quota a carico dell’Amministrazione pari al 7,10 per cento sull’80 per cento della base contributiva virtuale sarà calcolata e versata a cura di codesti centri pensionistici e imputata al capitolo di competenza (nel caso del Ministero della Difesa, si tratta del capitolo 1392), per essere successivamente versata all’INPS.
La quota a carico degli interessati pari al 2,50 per cento (per il personale già transitato nella riserva e gestito dall’INPS) verrà dedotta in compensazione dall’importo spettante in sede di ricalcolo direttamente dall’INPS come previsto nel messaggio n. 6292/2015 su richiesta delle singole Amministrazioni.
b. Situazioni in corso
Data l’inedita e innovativa portata della circolare n. 159 del 28 ottobre 2021, con specifico riguardo al personale militare destinatario del richiamo in servizio, senza oneri, pianificato per la durata di almeno un anno continuativo, posto che la disciplina previdenziale prevede il sistema della ritenuta alla fonte – per cui il contributo complessivo pari al 9,60 per cento è ritenuto e versato dall’Amministrazione e posto che il periodo di servizio se inferiore a dodici mesi continuativi, non dà luogo alla riliquidazione, né alla restituzione dei contributi legittimamente versati – si rende necessario acquisire una prima manifestazione di intendimento di ottenere la prestazione al termine del richiamo stesso.
Resta ferma la necessità dell’acquisizione della domanda finale di cui all’art. 26, ultimo comma del D.P.R. 1032/1973.