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Violento diverbio tra militari – Il Tar annulla il Processo e invalida il rigetto del Ricorso Gerarchico

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La Sentenza che vi proponiamo oggi narra di un violento diverbio tra un Maresciallo ed un Tenente Colonnello avvenuto in assenza di testimoni. La vicenda non è stata ritenuta degna dell’attenzione che avrebbe meritato da parte dei superiori diretti, degenerando cosi in un ben più grave processo di Rigore ed un successivo ricorso al Tar.

Ma veniamo ai fatti. La lite tra i due militari sembrava essere finita nel dimenticatoio, fino a quando,  due mesi dopo, i due ebbero un nuovo diverbio scaturito in uno scontro fisico e verbale , sempre nel medesimo luogo di servizio, ma questa volta in presenza di testimoni , attirati dalle grida del concitato momento.

Dopo la prima lite,  il tenente Colonnello informò dell’accaduto il proprio Capo Ufficio, per dovere gerarchico, ma quest’ultimo anziché intraprendere dei provvedimenti, decise di convocare i due e non diede seguito ad azioni disciplinari nei loro confronti.

 

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Dopo la seconda lite però, Il Comandante di Corpo, ignaro dell’accaduto  fino a quel momento, non appena apprese di entrambe le liti , assunse le proprie informazioni su tale episodio e contestò al Tenente Colonnello un addebito disciplinare con esplicito esclusivo riferimento a tale vicenda.

Durante il processo, l’ufficiale a sua difesa presentò nella propria memoria difensiva le numerose  email scambiate con il Capo Ufficio dopo la prima lite, a riprova del fatto che lo avesse prontamente informato dell’accaduto e che quest’ultimo, dopo aver esperito la sua istruttoria, decise di non procedere disciplinarmente.

Il Comandante dell’Omissis  non vole sentire ragioni e  sanzionò l’ufficiale con ben 13 giorni di rigore; Inutile dire che il  ricorso gerarchico presentato dal Tenente Colonnello fu  respinto. Il  Comandante sanzionò con un semplice richiamo anche il  Capo Ufficio.

 

LA SENTENZA DEL TAR Emilia Romagna

Secondo il Tar, con la sentenza N. 00256/2018 del 19 marzo 2018 il ricorrente ha peccato di superficialità non redigendo un rapporto completo su quello che era accaduto il 12.11.2016 consentendo così alla superiore gerarchia di assumere tutte le iniziative ritenute più opportune compresa quella di un eventuale trasferimento di uno dei due militari.

Ha comunque avvertito in modo informale il suo diretto superiore dell’accaduto e questi non ha approfondito l’accaduto decidendo alla fine di non informare il Comandante di Corpo. Ben avrebbe potuto il Col. Omissis ordinare al ricorrente di redigere il rapporto ex art. 1397 D.lgs. 66/2010, ma niente di ciò è accaduto.

Ed allora, a fronte di responsabilità analoghe e riconducibili ad un’omissione di comunicazione del fatto disciplinarmente rilevante a chi aveva la potestà di compiere ogni valutazione in quel campo, stride l’inflizione al ricorrente di 13 giorni di consegna di rigore, equivalenti quasi al massimo edittale, quando il Col. Omissis è stato punito con un semplice richiamo.

Si evidenzia un chiaro difetto di proporzionalità che oltretutto può avere una ricaduta sulle prospettive di carriera del ricorrente e comunque la sanzione al di là di ogni comparazione appare eccessivamente severa in relazione all’episodio occorso.

I provvedimenti impugnati vanno annullati limitatamente all’entità della sanzione inflitta, quanto al provvedimento che ha inflitto la sanzione che potrà essere nuovamente determinata dall’Amministrazione militare tenendo conto delle indicazioni della presente sentenza; il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico va, invece, annullato in toto anche perché potendo valutare anche nel merito il provvedimento impugnato in via giustiziale non ha corretto l’aspetto ritenuto illegittimo in questa sede


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