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RICORSO TFS PER INCLUSIONE DEI 6 SCATTI. VALIDO ANCHE PER IL PERSONALE DELLE FF.AA. ?

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In questi ultimi giorni sono tanti gli articoli inerenti il ricorso per ottenere i 6 scatti ai fini del trattamento di fine servizio e tanti gli studi legali che intentano questo ricorso.

Leggendo i vari articoli e gli avvisi degli avvocati , emerge che il personale militare delle forze armate possa aderire a tale ricorso, in virtù del sistema normativo vigente e di una sentenza del consiglio di stato.

Presumo, purtroppo, che ci siano più perplessità sulla fondatezza della pretesa per quanto riguarda il personale delle forze armate, in quanto l’art. 1911 del D. Lgs. n. 66/2010 e l’art. 6 bis del D.L. 387/1987 costituiscano benefici alquanto diversi tra loro, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia in relazione ai presupposti necessari per poter fruire del beneficio.

Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6 bis del D.L. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato e non anche le Forze Armate ed è attribuito se la cessazione è avvenuta per:
 raggiungimento del limite di età;
 permanentemente inabilità al servizio;  decesso;
 dimissioni con una età di 55 anni e 35 di servizio utile.

Le norme vigenti per il personale delle Forze Armate in materia di 6 scatti, valutabili ai fini del trattamento di fine servizio, prevedono che la cessazione avvenga per raggiungimento del limite di età, per permanente inabilità al servizio e per decesso.
In particolare, per una categoria di personale delle Forze Armate, cioè quella dei sottufficiali, compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, è ancora vigente l’art. 15 bis della legge 468/87 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 379/87” che prevede l’attribuzione dei 6 scatti, ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, a condizione che il collocamento in congedo sia avvenuto per raggiungimento del limite di età, per permanente inabilità al servizio e per decesso.

L’art. 15 bis della legge 468/87 è stato sostituito dall’art. 11 della legge 231/90 che a sua volta è stato abrogato dal D. Lgs. n. 66/2010 e, pertanto, è tornato vigente dal 09/10/2010 ed è attualmente ancora in vigore.

In conclusione, secondo il mio modesto punto di vista, il ricorso non è fondato per il personale militare delle Forze Armate in quanto i 6 scatti per il calcolo del Tfs competono unicamente se la cessazione è avvenuta:
 per limiti di età (incluso il c.d. scivolo perché equiparato al limite di età);
 per permanente inabilità al servizio;
 per decesso
Quindi, non per dimissioni volontarie, compreso il collocamento in ausiliaria al compimento di 40 anni di servizio effettivo in quanto tale collocamento a riposo non è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.

Il collocamento in ausiliaria, previsto fino al 31/12/2024, al raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio, anche se non permette di godere dei 6 scatti per la determinazione del Tfs, consente, invece, l’opzione per l’incremento figurativo (c.d. moltiplicatore) di cui al comma 7, art. 3, del D. Lgs. 165/97 in alternativa al trattamento di ausiliaria.

N.B. Questo articolo ha il solo scopo di dare un contributo ma assolutamente non è un invito a non aderire al ricorso.

1° Lgt. in pensione PISTILLO Antonio

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