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Ricorso sulla previdenza complementare. La Corte di Cassazione indirizza ai Tar.

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Il ricorso sulla previdenza complementare, ovvero “la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione contrattazione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Questa la decisione degli ermellini che esula completamente la giurisdizione della Corte dei Conti, che pure si era pronunciata positivamente sulla questione. Alcuni sindacati avevano preferito non avviare il contenzioso, avvisando i propri iscritti che forse era meglio attendere l’esito della sentenza della Corte di Cassazione.

Tra questi ci sono il SILF sindacato Italiano Lavoratori Finanza ,  il SIAM ( Sindacato Aeronautica Militare) ed il SIAMO ( Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato). 

Tra gli altri, proprio il Segretario del SIAM , Paolo Melis, si era distinto nel chiarire alcuni aspetti sul tanto blasonato ricorso tramite un video ( clicca QUI), mentre il SIAMO aveva espresso le proprie perplessità con un comunicato stampa.Il SILF invece nella giornata di ieri, ha reso noto l’esito della sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 20 ottobre 2020. 

ATTENZIONE AI RICORSI SULLA PREVIDENZA COMPLEMEMTARE. E’ COMPETENTE IL TAR

Qualche settimana fa, di fronte alle richieste dei nostri iscritti, consigliavamo prudenza in ordine a proposte di ricorsi alla Corte dei Conti tesi al riconoscimento di un risarcimento per il mancato avvio della previdenza complementare del nostro comparto, proposti in particolare da un’associazione in partnership con alcuni sindacati del personale militare, sulla base della sentenza n. 207/2020 della Corte di Conti di Bari.

Ebbene, una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite (preleva qui la sentenza n. 22807/2020 della Corte di Cassazione Sezioni Unite) ha attribuito al Giudice Amministrativo e non alla Corte dei Conti la competenza in ordine al contenzioso sull’eventuale risarcimento danni per mancato avvio della previdenza complementare del comparto sicurezze e difesa.

Adesso, consigliamo ai nostri iscritti di attendere l’esito del contenzioso appena rimesso al giudice amministrativo (che tra l’altro vede protagonista un finanziere) che si era dichiarato incompetente e, solo allora, valutare l’opportunità di avanzare eventuali ricorsi della stessa specie.

Roma 21 ottobre 2020              LA SEGRETERIA GENERALE SILF

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