"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

RICORSO MANCATO AVVIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IL SIAM OFFRE ASSISTENZA LEGALE E QUOTA UNICA SENZA TRUCCHI

"data-block-on-consent="_till_accepted">

Col passare degli anni, nell’ambito della materia previdenziale si è sviluppata una notevole mole di contenzioso amministrativo.

La mancanza di chiarezza delle norme, il passaggio della gestione della materia dall’INPDAP all’INPS, l’inizio della liquidazione delle pratiche relative ai colleghi che hanno acquisito il diritto a quiescenza con il sistema misto/contributivo nonché il definitivo passaggio alla legge 335/1995, ha generato profonda incertezza nel personale che spesso pone quesiti che non trovano facile risposta. 

A ciò si aggiunge il fatto che la predetta legge, nel processo di armonizzazione con il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, ha lasciato alcuni vulnus.

Il contenzioso è stato altresì amplificato da alcuni studi legali e da colleghi che hanno approfittato della mancanza di conoscenza altrui della materia per invitare ad adire a ricorsi spesso avventati. 

Senza alcun dubbio, la materia previdenziale rimane la più importante ed urgente questione che il comparto Difesa/Sicurezza deve affrontare. Il tema deve tuttavia essere sviluppato in una prospettiva che non generi un conflitto generazionale, perché il vero problema di fondo è il mancato avvio della Previdenza Complementare, così come previsto dalla Legge 335/95 e dal discendente D. Lgs. 252/05.

In quest’ottica, l’avvento dei sindacati militari deve rappresentare un’opportunità da cogliere per ricercare quelle competenze capaci di fare chiarezza sulla materia e sviluppare proposte che evitino situazioni conflittuali tra i più anziani ed i più giovani, al fine di garantire anche alle nuove leve una pensione dignitosa. 

Il SIAM ritiene che la soluzione del problema non possa essere unicamente quella di percorrere la strada dei ricorsi collettivi. Le sentenze ottenute in passato, sebbene abbiano riconosciuto il tema del mancato avvio della previdenza complementare, hanno di fatto lasciato inevaso il problema.

Infatti, l’opzione della nomina di un Commissario ad acta, che portasse a conoscenza del COCER l’esito dei ricorsi giurisdizionali intervenuti, invitandolo ad intraprendere le procedure di concertazione previste dal Decreto legislativo del 12 maggio 1995 e dalla Legge 448/1998, non poteva dare risoluzione al problema. Ciò in quanto, riconoscendo la legittimazione, in via esclusiva, degli Organismi esponenziali di interessi collettivi a partecipare ai processi di negoziazione, peccava del fatto che l’Organismo in questione non potesse essere in alcun modo rinvenuto nel Consiglio Centrale di Rappresentanza, considerato che quest’ultimo, oltre ad essere totalmente privo di personalità giuridica, si configura di fatto quale mero organismo consultivo dei vertici delle FF.AA., per lo più diviso per Categorie/Ruoli, con interessi diversi e spesso tra loro confliggenti. Insomma, si affidava la risoluzione del problema al destinatario sbagliato.

Riteniamo, invece, che tale compito oggi possa essere svolto più logicamente dalle Organizzazioni Sindacali nascenti, le quali sono pienamente legittimate a svolgere quel ruolo di portatrici di interessi diffusi nell’ambito di una concertazione che possa finalmente trovare soluzioni condivise al problema, anche attraverso la ricerca di una giusta transizione nel passaggio alla previdenza complementare. Al riguardo, si deve tener conto del fatto che un proficuo rendimento è frutto del concorso di due quote, una a carico del datore di lavoro ed una a carico del lavoratore e, soprattutto, del TFR del Dipendente, mentre sappiamo bene che il Comparto Difesa soggiace al più favorevole regime del TFS. Proprio su queste basi occorre che vengano fatte considerazioni pubbliche ed alla luce del sole nell’interesse esclusivo del personale. A differenza, invece, di quanto sta avvenendo ora, laddove pochi personaggi, lavorando a fari spenti, in stanze chiuse dei palazzi, decidono il futuro di molti.

Per tutti questi motivi il SIAM fin da subito si è reso disponibile a dare il suo contributo assumendo il ruolo di portatore di interessi diffusi di tutto il personale mediante un costante monitoraggio della situazione e svolgendo la sua azione sindacale ed un’attività di informazione per mezzo di comunicazioni in materia previdenziale, nell’esclusivo interesse di tanti colleghi. Ciò senza tuttavia escludere altre strade più immediate che portano ad eventuali azioni legali, nel rispetto del diritto degli iscritti di poter comunque adire l’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi legittimi, con ciò assolvendo fino in fondo al ruolo specifico di sindacato che offre assistenza, consulenza e supporto ai propri tesserati.

A tal fine, abbiamo preso atto dei contenuti delle recenti sentenze susseguitesi in materia di previdenza complementare nonché della pronuncia della Cassazione, che ha definitivamente affidato al giudice amministrativo la competenza a dirimere la questione. E, nel mare delle più svariate proposte di altri sindacati e studi legali, che offrono assistenza legale a cifre solo apparentemente più allettanti, chiedendo pochi spiccioli oggi salvo poi presentare un conto salato al termine del procedimento, abbiamo ritenuto utile studiare un’offerta più equilibrata per i nostri iscritti. 

La nostra proposta, infatti, prevede un’unica quota di adesione senza dover sottoscrivere esosi impegni economici per parcelle da corrispondere in futuro.

Infatti, per i nostri iscritti che desiderassero procedere nel presentare un ricorso volto a richiedere il risarcimento danni per il mancato avvio della previdenza complementare, è possibile aderire, per nostro tramite, sottoscrivendo una quota omnicomprensiva di 80 euro, per la quale nulla sarà dovuto in futuro a prescindere dall’esito della vertenza.

Gli interessati possono scrivere al seguente indirizzo email: 

ricorso.previdenza@sindacatoam.it

Riceveranno tutte le istruzioni per procedere con la loro azione legale.


Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Loading…




Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>