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Richiesta applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i requisiti di anzianità. Istanza di parte ai sensi dell’art.18 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.-

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Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – tra le varie finalità statuarie tende sostanzialmente a mantenere e, ove possibile implementare, lo stato di benessere dei propri iscritti e dei militari della Forza Armata e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in generale.

Premesso quanto precede, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene doveroso, portare alla Vostra autorevole attenzione criticità afferenti la tematica indicata in oggetto.

Da quanto è dato sapere, in base alle informazioni ricevute da nostri aderenti e da quanto proveniente da altri appartenenti alle Forze Militari, taluni Enti Amministrativi militari non osservano quanto disposto e prescritto nella Circolare n. 26 in data 13/02/2019 dell’INPS.

Più in particolare, rileviamo che, ad oggi, l’unico Ente previdenziale cui fanno capo le diverse Forze Militari è rappresentato dall’INPS, a quest’ultimo, pur spettando tutte le relative competenze, invero, lo stesso Istituto sta mancando – in molte occasioni – di riconoscere gli scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito nella L. 472/1987), ai fini del computo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) di spettanza per il personale militare, che accede alla pensione, con i requisiti di anzianità.

Dunque, in qualità di Forza Sindacale, ci rivolgiamo alla Signoria Vostra, al fine di poter porre rimedio a quanto effettivamente indicato.

Siamo a ricordare che l’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, nella sua formulazione, anche alla luce delle modifiche apportate dalla L. 232/1990 mediante l’art. 21, indica che:

1) Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli artt. 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all’art. 2. commi 5, 6 e 10 e all’art. 3, commi 3 e 6 del prefato decreto legislativo.

2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

Si consideri, poi, che, la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge Finanziaria anno 2015) ha abrogato gli articoli 1076, 1077 e 1082 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 (Codice ordinamento Militare), riconoscendo attualmente i sei scatti, in sede di liquidazione dell’indennità di buonuscita, agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione” e, infine, al personale di cui all’art. 6-bis D.L. n. 387/1987.

Dunque, ad avviso di chi scrive, si rende doverosa l’osservanza di quanto prescritto rispetto al prefato art. 6 bis D.L. 387/87, valevole non solo per i ruoli apicali delle Forze Armate, ma finanche per tutto il personale che abbia raggiunto i suddetti requisiti di anzianità; pertanto, i sei scatti stipendiali devono essere computati e riconosciuti nel calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS), quando, in sostanza, la cessazione dal servizio avviene:

  1. a) per il raggiungimento del limite di età;
  2. b) per la permanente inabilità al servizio;
  3. c) per decesso;
  4. d) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile, come sopra meglio individuato e spiegato.

Come sopra accennato, siamo venuti a conoscenza che l’INPS nella maggior parte dei casi, non sta riconoscendo i noti sei scatti ai fini della buonuscita (TFS), quando la cessazione dal servizio avvenga “a domanda”, nonostante l’esistenza dei requisiti anagrafici e di servizio utile previsti dalla norma.

Quanto indicato e rappresentato da questa Associazione Sindacale, trova riscontro nella giurisprudenza amministrativa, ormai dominante, che ha statuito il diritto al ricalcolo e all’inclusione dei predetti sei scatti in relazione al TFS, così come previsto dall’art. 6-bis del D.L. n.387/1987 (conv. nella L. n.472/1987), anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Sul punto basti citare, ex multis, le parole contenute in una recente sentenza di un Tribunale Amministrativo Regionale, in base alle quali: “L’art. 6-bis D.L. 387/87, convertito nella l. 472/1987, deve interpretarsi nel senso che, nel calcolo dell’indennità di buonuscita, per coloro che hanno compiuti i 55 anni e 35 anni di servizio utile – come gli esponenti, la circostanza non è ivi in discussione – devono computarsi i sei scatti di cui al comma 1 del citato art. 6-bis…. e ancora ha aggiunto sempre rifacendosi a conclamata giurisprudenza,…. che il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni, …..con conseguente obbligo delle Amministrazioni di determinare nuovamente l’indennità di buonuscita, come sopra indicato”.

Quanto indicato, deve essere riconosciuto, secondo il Consiglio di Stato, anche nei casi in cui la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio, determinandosi l’inesistenza di “alcuna conseguenza decadenziale, presupponendosi la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti”.

Per di più, in base all’art. 4, del Dlgs 165/1997, al personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile debbono essere attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata, utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.

Naturalmente poi si dovrà operare un distinguo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile se, retributivo, misto e contributivo puro, aggiungendosi, dunque, a qualsiasi altro beneficio spettante.

Calcolo in base al sistema retributivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio cd. «parametrato» cioè sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, sui cd. benefici di infermità previsti dall’articolo 3 della legge 539/1950, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, nonchè sull’indennità di vacanza contrattuale e sull’eventuale assegno ad personam.

I sei scatti non si applicano, invece, sull’assegno funzionale.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento dirigenziale, i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa e di posizione).

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate a norma dell’art. 13 D.lgs. n. 503/1992.

Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. In sostanza, il 15% dello stipendio, come sopra determinato, deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 a seconda dei casi.

Ritenuta contributiva.

Per l’attribuzione della maggiorazione di cui alla ritenuta contributiva, la legge prevedeva l’applicazione di una aliquota contributiva, a carico del lavoratore, pari, in origine, all’8,75% poi incrementata progressivamente a partire dal 1998, secondo la tabella A) allegata al D.lgs. 165/1997. Per effetto della “Riforma Fornero” dal 1° gennaio 2012, la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio INPS 21324/2012).

Calcolo in base al sistema misto o interamente contributivo.

Per le anzianità maturate a decorrere dal 01/01/1996 (o dal 01/01/2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31/12/1995) l’applicazione dei sei scatti periodici viene trasformata in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio, su cui opera la misura ordinaria della contribuzione.

Ciò vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.

L’ulteriore contribuzione indicata determina quindi un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo, che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota C) di pensione. Al riguardo, l’INPS ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito. Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31/12/1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.

È chiaro, quindi, in ragione di quanto enucleato, che sia l’Ente previdenziale che gli Enti Amministrativi Militari debbano applicare i doverosi correttivi, in ragione dell’inclusione dei predetti sei scatti, al momento della liquidazione del TFS, finanche in presenza dei predetti requisiti di anzianità.

D’altro canto, in caso contrario, gli appartenenti alle Forze Armate, saranno costretti a richiedere il riconoscimento dei propri diritti presso le opportune sedi di giustizia, “intasando” i rispettivi Tribunali Amministrativi per la tutela di ragione ovvie e testualmente previste per coloro che sono in possesso dei succitati requisiti di anzianità e servizio (oltre agli altri casi per legge previsti).

S’invitano, dunque, tutti gli Enti interessati, a cui è rivolta la presente missiva, oltre che a rispondere entro breve, con cortese sollecito, a includere e calcolare i ridetti sei scatti al momento della predisposizione e quantificazione dei prospetti del TFS.

In caso contrario, molti dei nostri aderenti hanno già manifestato l’intenzione di conferire apposito mandato alle liti ai professionisti legali di fiducia, al fine di tutelare le proprie ragioni, nelle opportune sedi legali, anche a mezzo, se del caso, di ingenti e numerosi ricorsi collettivi, senza ulteriori richieste.

La presente viene redatta quale istanza di parte, ai sensi della L. 241/90 (art. 18 bis); pertanto dovrà da parte Vostra essere rilasciata apposita ricevuta di avvenuta presentazione, nonché l’indicazione dei termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Il tutto, configurando l’apertura di un regolare procedimento amministrativo, contenente interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelabili, come predetto, nelle competenti sedi di giustizia.

Certi di un pronto e sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti.

Roma, lì 16 Maggio 2021

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA

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