13 febbraio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Buongiorno, Sono il 1°Lgt in ausiliaria Omissis cessato dal servizio a decorrere dal dicembre 2024 (ultimo giorno di servizio xx.12.2024 – compimento del 60° anno di età) e collocato in ausiliaria. Ho letto l’articolo del collega Pistillo e vi chiedo, cortesemente, quali saranno i benefici economici legati ai rinnovi contrattuali che verranno riconosciuti per un militare collocato in Ausiliaria nel 2024. Colgo l’occasione per complimentarmi con codesta redazione per l’ottimo lavoro quotidianamente svolto.
Con un precedente articolo, pubblicato il 29 gennaio c.a., si è detto di come il trattamento di quiescenza sia influenzato dagli aumenti contrattuali anche per il personale cessato durante la vigenza triennale del contratto, fornendo degli esempi che facevano riferimento a personale che aveva optato, in alternativa al trattamento di ausiliaria, per il moltiplicatore al fine di rendere più comprensibile il meccanismo di riliquidazione.
Ovviamente, anche i pensionati in riserva e in ausiliaria collocati in congedo durante la vigenza del contratto 2022-2024 hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Per il personale collocato direttamente nella riserva il meccanismo di adeguamento è lo stesso rappresentato nell’articolo del 29 gennaio c.a., mentre per chi è ancora nella posizione di ausiliaria il procedimento è leggermente diverso, nel senso che oltre alla voce pensione, viene rideterminata anche l’indennità di ausiliaria.
Lo specchio a seguire un esempio di riliquidazione di un 1° Lgt cessato nel 2023.
Il personale cessato nel biennio 2022-2023 non ha diritto agli arretrati relativi al periodo in servizio, in quanto l’intesa firmata non ha previsto aumenti in tale biennio o meglio ha statuito incrementi pari all’indennità di vacanza contrattuale già in godimento alla cessazione dal servizio.
Tale personale non ha diritto nemmeno all’anticipo previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023 corrisposto, in unica soluzione col rateo stipendiale di dicembre 2023, al personale in servizio al 1 gennaio 2024, in quanto la norma specifica chiaramente che l’incremento viene disposto a valere sul 2024, configurando perciò un anticipo e non un arretrato che andava scomputato successivamente dagli aumenti previsti dal rinnovo.
Anche il personale collocato in ausiliaria nel biennio 2022-2023 non ha maturato arretrati di servizio in quanto, contrariamente al comune convincimento, non è più in servizio; infatti l’ausiliaria è una posizione del congedo (art. 880 D Lgs n. 66/2010), anche se per tale personale valgono alcune incompatibilità professionali e di lavoro, in analogia a quanto previsto per il personale militare in servizio permanente, specificate nell’impossibilità di assumere impieghi e di rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione Difesa, oltre alla disponibilità ad essere richiamati in servizio presso l’Amministrazione Difesa o altra Pubblica Amministrazione, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza Infine, con lo specchio a seguire un esempio di riliquidazione di un 1° Lgt cessato nel 2024.