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Riavvicinamento tra padre militare e figlio vietabile solo in casi eccezionali

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Si al trasferimento temporaneo del militarenel luogo dove vive il figlio con l’altro genitore. I bimbi, specie nei primi periodi di vita, hanno bisogno di madre e padre, e solo casi eccezionali adeguatamente motivati possono giustificare il diniego del riavvicinamento. Lo precisa il Tar Milano, con ordinanza 591 del 9 maggio 2017.

A ricorrere, è un finanziere. L’uomo, divenuto papà, contesta la decisione del Comando di bocciare la richiesta di assegnazione temporanea a sede vicina alla città di residenza di moglie e figlio. Il rigetto – marca il legale – lede gli interessi del minore. A difettare, poi, una motivazione ben strutturata.

È noto, che la normativa a tutela di maternità e paternità è estesa (articolo 1493 del Dlgs 66/10, Codice ordinamento militare) al personale militare (Consiglio di Stato, 6016/13) che, quindi, può invocare l’articolo 42 bis del Testo Unico 151/01.

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