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Rettifica del bando dei concorsi interni, per titoli ed esami, per il reclutamento di 334 Sergenti delle Forze Armate.

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Art. 1 1.

l’art. 7, comma 3 del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è così rettificato:

“La commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sarà composta da: a) un Ufficiale di grado pari o superiore a Capitano di Vascello della Marina Militare in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri; c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto”.

2. Parimenti, l’art. 7, comma 4 del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è così rettificato: “La commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), sarà composta da: a) un Ufficiale di grado pari o superiore a Colonnello dell’Aeronautica Militare in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali superiori dell’Aeronautica Militare, membri; c) un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare appartenente al ruolo dei Marescialli ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza o alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto”. – 3 – Art. 2 1. Per i motivi indicati nelle premesse, la lett. a) del punto 1. relativo ai titoli di merito dell’Appendice Esercito, del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è rettificata come di seguito indicato: “a)

Per i primi 332 candidati risultati idonei collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui all’articolo 9 del bando, unitamente a coloro che avranno riportato, nella medesima graduatoria, lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 332° posto, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 7, comma 2 procederà alla valutazione dei titoli di merito posseduti dai candidati di cui al punto 2 della presente sezione, secondo i valori ivi indicati”.

2. Per i motivi indicati nelle premesse, la lett. e) del punto 1. relativo alla prova scritta dell’Appendice Marina Militare, del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è rettificata come di seguito indicato: “e) Sulla base del punteggio conseguito nella prova scritta per l’accertamento delle qualità culturali/professionali verrà formata una graduatoria di merito; al riguardo, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del bando di concorso, i primi 140 candidati CEMM ed i primi 28 candidati CP risultati idonei collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui alla precedente lettera a), accederanno alla fase di valutazione dei titoli, unitamente a coloro che avranno riportato, nella graduatoria, lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 140° posto con riferimento alla graduatoria CEMM e 28° con riferimento alla graduatoria CP”.

3. Analogamente, la lett. a) del punto 1. relativo ai titoli di merito dell’Appendice Marina Militare, del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è rettificata come di seguito indicato:

“a) Per i primi 140 candidati CEMM ed i primi 28 candidati CP risultati idonei collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui all’articolo 9 del bando, unitamente a coloro che avranno riportato, nella medesima graduatoria, lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 140° posto con riferimento alla graduatoria CEMM e 28° con riferimento alla graduatoria CP, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 7, comma 3 procederà alla valutazione dei titoli di merito posseduti dai candidati di cui al punto 2 della presente sezione, secondo i valori ivi indicati”.

4. Per i motivi indicati nelle premesse, la lett. a) del punto 1. relativo ai titoli di merito dell’Appendice Aeronautica Militare, del Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0761967, citato nelle premesse, è rettificata come di seguito indicato: “a) Per i primi 168 candidati risultati idonei collocati nella graduatoria relativa alla prova di cui all’articolo 9 del bando, unitamente a coloro che avranno riportato, nella medesima graduatoria, lo stesso punteggio del candidato classificatosi al 168° posto, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 7, comma 4 procederà alla valutazione dei titoli di merito posseduti dai candidati di cui al punto 2 della presente sezione, secondo i valori ivi indicati”. Il presente decreto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. QUI il decreto integrale

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