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Respinta istanza di trasferimento ai sensi della L. 104 . Il Tar nomina Commissario di p.a. il Capo di Forza Armata

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Negati i benefici della L.104/1992 ad un militare che ne aveva fatto espressamente richiesta. L’amministrazione ha respinto la richiesta  ed ha trasferito il militare dell’aeronautica in altra sede senza giustificare puntualmente il provvedimento.

Il militare era già in forza presso UCOPRATA di stanza in Roma, ma da tempo era stato assegnato alla sede di Napoli in ragione della disabilità della madre. La norma (art. 33, comma 5, della L. 104/92) recita :” “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”


L’uomo ha quindi adito il Tar del Lazio,  tramite istanza cautelare. Il collegio con una prima ordinanza n. 2712/17 ha accolto la chiesta misura cautelare ai fini del riesame perché la resistente che non ha provveduto tempestivamente alle produzioni disposte con decreto n. 2439 del 2017.

Secondo i giudici, il trasferimento contestato costituisce e si inquadra nel contesto degli ordini e come tali non soggetti ad alcuna motivazione, collegandosi però,  indissolubilmente,  con le previsioni di cui alla L.104/1992, per cui la p.a. avrebbe dovuto, con riferimento a tale evenienza, giustificare puntualmente il provvedimento contestato.

La p.a., di contro si è limitata a disporre il movimento contestato, respingendo la successiva istanza del militare, senza precisare in modo adeguato le ragioni per cui le previsioni di cui alla L.104/1992 potevano essere, in questo caso, superate.


Il ricorso venne accolto con sentenza emessa un anno fa, esattamente il 4 febbraio 2019, ma l’Amministrazione non ottemperò al trasferimento.

Al militare dell’ Aeronautica non rimase quindi che adire nuovamente il Tar, per chiedere che venisse eseguita la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma.

Stralcio di sentenza del Tar Lazio

L’amministrazione – sostengono i giudici – non ha svolto alcuna difesa limitandosi ad una mera costituzione formale. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto ed ordinato alla amministrazione resistente di provvedere alla esecuzione della decisione sopra riportata entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, della cui partecipazione è onerata la parte ricorrente.

In caso di persistente inerzia della p.a. oltre il termine assegnato, il Collegio  nomina, sin da ora il Commissario ad acta nella persona del Capo di Stato maggiore dell’Arma aeronautica, con facoltà di sub delega ad un ufficiale generale della stessa Arma, che provvederà in vece della p.a., entro l’ulteriore termine di sessanta giorni , con spese a carico della P.A., che vengono liquidate sin da ora nella somma di €. 500.

Le spese, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, tenendo conto della natura non particolarmente complessa della questione dedotta.



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