La vicenda
Ufficiali dell’Aeronautica militare, collocati in congedo a domanda, hanno in prima battuta beneficiato di provvidenze di cui all’articolo 23 della legge 836/1973, poi ritenute irregolari. Successivamente la Pa ha provveduto, in base al parere del Consiglio di Stato n. 373/1997, al recupero rateale delle somme versate a titolo di «prima sistemazione», dato che i ricorrenti, avendo lasciato il servizio a domanda, non avevano diritto agli emolumenti.
Il provvedimento della Pa è stato impugnato. Non è stato contestato il merito del provvedimento, ma l’illegittimità del prelievo disposto dall’amministrazione con esclusivo riferimento al fatto che, al momento della ripetizione della somma, l’erogazione del beneficio si era conclusa già da diversi anni. La procedura retroattiva di recupero, ritenuta illegittima, avrebbe dunque comportato un danno ai ricorrenti in ragione della buona fede da essi riposta nell’atto in seguito annullato dalla Pa.
In altre parole, non è stata sostenuta la legittimità dell’emolumento percepito, né è stato contestato il provvedimento implicito di annullamento dell’originaria erogazione, quanto piuttosto la procedura utilizzata per il suo recupero.
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