Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate e revisione dello strumento militare

Lo scorso 12 settembre è stato pubblicato un documento nelle aree tematiche del parlamento italiano. Di seguito il testo integrale ed il link per leggere tutto il contenuto.

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la legge n. 119 del 2022, approvata sul finire della XVIII legislatura, che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dala legge n. 244 del 2012 (c.d. legge “Di Paola” sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare).

Il provvedimento interviene, inoltre sul reclutamento, lo stato giuridico, l’avanzamento e l’impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

Sulla necessità di una revisione significativa del sistema di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate si era espressa la Commissione Difesa della Camera nel Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva su questo tema, approvato nella seduta del 28 gennaio 2020.

La legge n. 119 del 2022 prevede anche una delega al Governo finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative. Per quanto concerne l’esercizio di questa delega (che scade il 28 agosto 2023).

E’ all’esame del Senato l’A.S. 825, il cui articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g), e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119. Per quanto riguarda l’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui allo stesso articolo 9, comma 1, lettere a) e c), in materia di rimodulazione a 160.000 unità degli organici delle Forze armate, è all’esame del Parlamento l’A.G. 57, che reca disposizioni intese a incrementare di 10.000 unità l’entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze Armate, rideterminando a 160.000 unità il “Modello professionale delle Forze armate”, a decorrere dal 1° gennaio 2034. Più in dettaglio, le 10.000 nuove unità di personale vengono distribuite nel seguente modo: 3.700 unità all’Esercito, 3.250 alla Marina militare e 3.050 all’Aereonautica militare. L’incremento di personale riguarda per il 50% ufficiali e sottufficiali e per il restante 50% graduati e militari di truppa. Per il documento integrale, clicca QUI

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