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Reato estinto per prescrizione – Carabiniere sottoposto a procedimento disciplinare e sospeso

sentenza 00937/2018del Tar Sardegna

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Un carabiniere il 4 ottobre 2009, libero dal servizio, causava alla guida dell’ autovettura, di proprietà del genitore, un sinistro stradale ove rimaneva ferita anche la conducente del veicolo con il quale collideva (lesioni gravi).



Dalla ricostruzione dei fatti operata in sede di rilievi stradali, risultava che il militare aveva perso il controllo del proprio veicolo, invadendo la corsia di marcia opposta, nella quale sopraggiungeva l’altro automezzo.

I feriti venivano traspostati, con autoambulanze, all’Ospedale di Ozieri, e venivano sottoposti agli accertamenti sanitari e all’analisi del tasso alcoolemico, al carabiniere veniva riscontrata la presenza nel suo organismo di un tasso alcoolico molto elevato, di g/l 2,16.

E’ stato condannato, sia in primo che in secondo grado (rispettivamente nel 2012 e nel 2014) a 8 mesi di reclusione ed a € 4.000 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni 1.

Successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2738 del 10 dicembre 2015, ha annullato senza rinvio il giudizio di secondo grado, in quanto il reato ascritto al militare si era nel frattempo estinto per prescrizione.

A seguito di tale decisione il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” ordinava l’avvio di “inchiesta formale” ai fini di accertare l’eventuale rilevanza disciplinare della condotta assunta dal dipendente.Il Comandante, acquisita la relazione finale , proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della “sospensione dall’impiego” per mesi 5 .

A conclusione del procedimento la Direzione Generale del Ministero della Difesa,  disponeva, l’applicazione della “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi 2 , in applicazione dell’articolo 1357, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Militare nel.2016 ha chiesto l’annullamento della sospensione al  Tar,  in quanto la Corte di Cassazione ha definito estinto il reato per prescrizione.

Secondo i  giudici invece,  quanto  applicato dall’ Arma di appartenenza è corretto. L’art. 732 comma 3 lett. d) del regolamento militare DPR 90/2010 impone l’obbligo di “astenersi dagli eccessi nell’uso di bevande alcoliche ed evitare l’uso di sostanze che possono alterare l’equilibrio psichico”,e in particolare al comma 5° dello stesso art. 732 dispone che “Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri:

a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa”;

ed al comma 6° lett. c del medesimo art. 732 viene stabilito che “Per il personale dell’Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: …c) fare uso smodato di sostanze alcooliche o, comunque, di sostanze stupefacenti” e non possono essere confinate e limitate, come asserisce il carabiniere sospeso,  alla sola “attività in servizio”.

Quindi secondo i giudici amministrativi , l’Amministrazione ha fornito, a sostegno della decisione sanzionatoria assunta, adeguata motivazione sia in via diretta, con lo svolgimento di autonomo procedimento disciplinare, sia per relationem con richiamo ed utilizzo degli atti del processo penale (entrambi di condanna, Tribunale e Corte d’Appello, poi estinti per prescrizione).



In particolare l’inchiesta disciplinare ha utilizzato, correttamente, “fatti ed elementi” enucleabili dai procedimenti penali di condanna di primo e secondo grado, che non vengono “azzerati” dalla pronuncia di applicazione della prescrizione, con estinzione per la durata del processo.

Secondo  i giudici del Tar Sardegna  “Fatti ed elementi” che non hanno consentito di addivenire ad un giudicato di condanna a causa di un fattore “esterno” (estinzione prescrizione), possono (anzi devono) essere presi in considerazione in sede di valutazione disciplinare.

Il decreto che ha irrogato la sanzione della sospensione disciplinare di 2 mesi contiene adeguata motivazione, affermando che :

“Tale condotta, accertata in sede istruttoria e per la quale non si addiveniva a un proscioglimento nel merito in quella penale, è da ritenersi biasimevole sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare. ai doveri attinenti al giuramento prestato, e quelli di correttezza ed esemplarità propri dello “status” di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri”.

Ciascun militare è obbligato a tenere, in ogni circostanza, una condotta esemplare, astenendosi da comportamenti che possono screditare l’immagine dell’Amministrazione, minando quell’atteggiamento di fiducia e di stima di cui gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri devono sempre godere.



 

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