Rata di pensione di dicembre 2024. Corresponsione per l’anno 2024 dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione alla platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007
Con il messaggio numero 3821 del 15-11-2024 l’Inps comunica di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle rispettive platee di aventi titolo nel secondo semestre dell’anno 2024.
Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate.
1. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2024 (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Si rammenta, preliminarmente, che le indicazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000, sono state fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001.
Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.
Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti dell’INPS, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti.
L’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 beneficiari.
1.1 Sistemi integrati. Platea dei beneficiari
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:
- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
- le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.
1.2 Modalità di calcolo
L’importo aggiuntivo per l’anno 2024 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all’anno 2020.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.
Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente acquisite con la procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura “Booking office”.
1.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni erogate da forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
Il comma 9 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tale fine il Casellario provvede a trasmettere all’Ente competente la relativa segnalazione.
1.4 Limiti di importo delle pensioni
Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure verificano che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l’anno 2024.
Si rammenta che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale, non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale.
Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del pro-rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane.
Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari a +5,4%.
LIMITI DI IMPORTO ANNUO PENSIONE (comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali)
Importo aggiuntivo massimo | Trattamento minimo annuo | Trattamento minimo annuo + importo aggiuntivo | Se l’importo delle pensioni è compreso fra 7.936,87 e 7.781,93 euro spetta la differenza fra 7.936,87 e l’importo della pensione |
154,94 | 7.781,93 | 7.936,87 |
LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO
Limite di reddito individuale assoggettabile all’IRPEF (trattamento minimo x 1,5) | Limite di reddito familiare assoggettabile all’IRPEF (trattamento minimo x 3) |
11.672,90 | 23.345,79 |
1.5 Aggiornamento del data base delle pensioni
Su tutte le pensioni esaminate, incluse quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione Q1 nel campo GP1CMPNTIP e il codice 1 nel campo GP1FMPNTIP.
Nel caso in cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero).
L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE.
Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento.
1.6 Pagamento
Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2024. L’importo viene memorizzato nel campo GP8MD52 con il codice A05.
1.7 Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2024 reca l’indicazione: “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2024”.
2. Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2024 (c.d. quattordicesima). Platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, si rinvia al messaggio n. 2362 del 25 giugno 2024.
Anche per la platea dei soggetti aventi titolo nel secondo semestre 2024 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del +5,4%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2024.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta sulla mensilità di dicembre 2024 a oltre 200.000 beneficiari.
2.1 Sistemi integrati
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2024, purché sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2024 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2020.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2024, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2024.
2.2 Sistemi proprietari delle Gestione pubblica
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2024, purché sussistano le ulteriori condizioni richieste.
Sono state elaborate tutte le domande inoltrate sia telematicamente che inserite nell’applicativo online su SIN pervenute fino al 7 ottobre 2024. Nella sezione Prospetto Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2024, sono pubblicati, come di consueto, gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti.
Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti titolari di ulteriori pensioni nel Casellario Centrale Pensioni.
Si invitano, quindi, le Strutture territoriali a verificare, prima di erogare la prestazione, la titolarità di altri trattamenti pensionistici e l’eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli archivi di tutte le Gestioni interessate.
2.3 Comunicazione ai pensionati
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2024 reca l’indicazione: “QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2024”.