QUOTA 103: NEL 2023 È STATA UN FLOP, NEL 2024 SARA’ UN FALLIMENTO?

 2 novembre 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Con un precedente articolo in merito a quota 103, pubblicato su questo sito il 13 dicembre 2022, si elencavano una serie di motivi per cui era facilmente pronosticabile un flop di tale formula; infatti la proiezione, per tutto il 2023, indica in meno di 20.000 lavoratori che hanno optato per questa forma di flessibilità in uscita, contro una previsione del governo di 41.000.

L’ultima bozza della Legge di Bilancio conferma quota 103 anche per il prossimo anno, ma con paletti ancora più restrittivi e penalizzanti.

L’art. 30 della manovra prevede un prolungamento della finestra mobile di tre mesi e il trattamento subirà due tagli:

 dal sistema misto che prevede il calcolo in parte retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/1995, si passa al sistema interamente contributivo;

 il trattamento, già decurtato come sopra, in nessun caso potrà essere superiore di 4 volte (nel 2023 era 5 volte) il trattamento minimo mensile, cioè circa 2.272 euro mensili lordi (circa 1.700 euro nette) che sarà attribuito sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, si presumere un fallimento anche nel 2024, perfino peggiore di quello del 2023, che dimostrerà come l’affermazione, in particolare di una forza politica dell’attuale maggioranza, del superamento della Fornero è un bluff, una speculazione politica nei confronti di milioni di lavoratori.

La tabella a seguire mostra, in modo facilmente comprensibile, la non convenienza di opzione per quota 103.

In sintesi, il lavoratore dell’esempio dovrebbe rinunciare a circa 250 euro netti mensili per quasi 5 anni per poter uscire dal mondo del lavoro solo 1 anno e 4 mesi prima, in quanto percepirà un trattamento di 1.700 euro netti e solo al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia la pensione di 1.950 euro netti.

Infine, è opportuno evidenziare che quota 103 non può essere richiesta, in parallelo a quanto già previsto per quota 100 e 102, dal personale delle Forze armate, della Guardia di Finanzia, dell’Arma dei Carabinieri e delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché da quello operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto soggetto alla specifica disciplina del D. Lgs. n. 165/1997.

Condivisione
Metti un like alla nostra pagina facebook, Clicca QUI. Ci trovi anche su Telegram, Clicca QUI. (Se non hai Telegram, Clicca QUI)

Lascia un commento