I membri delle Forze armate godono degli stessi diritti previsti per i civili o esiste un regime speciale?
La normativa nazionale riconosce ai militari il godimento di tutti i diritti previsti dalla nostra Costituzione. Tuttavia, il loro concreto eserciziopuò essere limitato a causa della peculiare funzione che tali soggetti sono chiamati a svolgere (difesa dello Stato e delle istituzioni, intervento in caso di calamità naturali o situazioni di urgenza, salvaguardia della pace e della sicurezza interna) [1]. Ma cosa prevede effettivamente la legge sul tema?
Diritti riconosciuti ai militari: norme generali
Come affermato, agli appartenenti alle Forze armate è garantito l’esercizio di tutti i diritti costituzionali [2], salvo espresse riserve per alcune di queste facoltà. Il legislatore, intervenuto sul punto nel 2010, ha parzialmente innovato la precedente disciplina [3], eliminando la riserva di legge prevista per la determinazione dei suddetti limiti. Ciò significa che la limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti può avvenire anche mediante un atto interno all’ordinamento militare (ad esempio un regolamento). La soluzione adottata si presta a qualche dubbio di legittimità costituzionale, in quanto solo la legge, quale atto di normazione primaria, può di regola disporre limiti a quanto previsto dalla nostra Costituzione.
In ogni caso e in linea generale, il codice dell’ordinamento militare prevede:
- il dovere dello Stato di favorire e curare lo sviluppo della personalità dei militari, nonché di garantire loro un trattamento di vita dignitoso;
- la pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alla carriera militare e all’interno della stessa;
- il divieto di qualsiasi discriminazione di natura sessuale, ideologica, politica, etnica, religiosa, razziale o di genere nei confronti dei militari.
La legge, inoltre, afferma espressamente che l’esercizio di un diritto riconosciuto al militare impedisce l’applicazione di una sanzione disciplinare nei suoi confronti [4].