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Punì sottoposto accusandolo di dormire durante il servizio. Da allora un lungo processo fino in Cassazione

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Un graduato dei carabinieri convenne in giudizio un maresciallo, accusandolo di aver subito un illegittimo avvio di procedimento penale. Da allora , passando per le vie della giustizia ordinaria, si è giunti fino alla Corte di Cassazione.

Secondo l’accusa del sottufficiale, il carabiniere Scelto venne sorpreso a dormire nell’auto durante un servizio di pattuglia. Però il graduato, al termine della trafila giudiziaria militare,  venne assolto dal reato di violata consegna, con sentenza emessa dalla Corte di Appello Militare di Verona, passata in giudicato. A quel punto convenne in giudizio il maresciallo per le vie del tribunale ordinario, sostenendo di aver subito un illegittimo procedimento penale, quantificato in 50.000,00 euro.

Il maresciallo resistette alla domanda e chiamò in giudizio, per l’eventuale manleva, la propria compagnia assicuratrice . Si arrivò fino alla Corte di Appello che accolse l’impugnazione, rigettando la domanda risarcitoria del graduato e compensando le spese di lite.

Il carabiniere scelto non si arrese e impugnò la sentenza rivolgendosi alla Suprema Corte di Cassazione.

Stralcio di sentenza della Corte di Cassazione

Ritenuto che il ricorso vada, nel complesso, disatteso, in quanto: riguardo al primo motivo, la violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. è dedotta in modo incompleto, senza identificare compiutamente la motivazione che sarebbe affetta da grave contraddittorietà, atteso che si fa riferimento solo ad una sua premessa e si argomenta sulla sussistenza della contraddittorietà senza identificare la parte ulteriore della motivazione che sarebbe in contrasto con detta premessa.

In effetti, dopo avere evocato la parte della sentenza impugnata che dà atto dell’assoluzione del carabiniere scelto in sede penale, il ricorrente si limita sostanzialmente a svolgere considerazioni sul tenore della sentenza di appello militare (che peraltro assumono il valore di sollecitazione a rivalutare la quaestio facti) e ciò è tanto vero che a pagina 12 parla di contraddittorietà fra la sentenza qui impugnata e quella militare ed addirittura quella del tribunale civile di primo grado.

La censura risulta pertanto priva di fondamento, non essendo evidenziata una contraddittorietà interna alla sentenza impugnata, emergente dal suo stesso contenuto.

Il secondo motivo denuncia un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. al di fuori dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014 e Cass, S.U. n. 8054/2014 e le successive conformi) tenuto conto che l’esito assolutorio del procedimento penale è stato considerato dalla Corte territoriale e che, per il resto, l’illustrazione del motivo fa riferimento ad una serie di emergenze fattuali volte a sollecitare una inammissibile nuova valutazione di merito.

Il terzo motivo, concernente il nesso causale, resta assorbito in difetto di accertamento degli addebiti ascritti al maresciallo; l’esito alterno dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di lite.


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