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Procedimento disciplinare sbagliato e “spese compensate”

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I provvedimenti disciplinari in ambito militare devono attenersi alle norme. Le sentenze dei vari Tar regionali, negli ultimi anni hanno annullato molti dei procedimenti disciplinari di corpo o di stato che non hanno  rispettato il giusto iter o che si non si sono attenuti alle corrette procedure sanzionatorie, eludendo di fatto il diritto di difesa della parte chiamata in causa.

Purtroppo, malgrado alcuni dei militari oggetto di  provvedimento sanzionatorio riescano a dimostrare l’inefficacia del provvedimento disciplinare, spesso e volentieri la sentenza li condanna  alla compensazione delle spese. In buona sostanza, il 90% dei militari che vincono la causa devono accollarsi il 50% delle spese legali.


La compensazione delle spese può essere totale quando ogni parte sopporta le spese che ha anticipato dall’inizio del giudizio, parziale quando il giudice decide una compensazione proporzionata alla misura della reciproca soccombenza (ad esempio compensa le spese per la metà e pone la restante metà a carico della parte soccombente).

Di seguito vi  proponiamo una delle tante sentenze che pur annullando il provvedimento sanzionatorio , arreca un serio danno economico al militare ricorrente.

Nel 2017, ad un militare dell’ Esercito venne inflitta la consegna di tre giorni poiché -si legge nelle motivazioni che hanno indotto il comandante a punire il sottoposto -“Esaminati gli atti e che la S.V. non ha ritenuto di addurre giustificazioni … E’ risultato che la S.V. nonostante l’essere stato avvisato più volte dell’attività di istruzione formale prevista alle ore 13.30 del omissis 2017, non si presentava a partecipare alle suddette attività adducendo futili giustificazioni.

In tale frangente – continua la giustificativa al provvedimento –  il Graduato ha violato l’articolo 729/c “Esecuzioni di ordini” del Testo Unico delle Disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, DPR 15/03/2010. Infrazione commessa il giorno omissis 2017,

Il militare proponeva quindi ricorso gerarchico, cercando di dimostrare che durante la procedura disciplinare, oltre ad aver fornito formali giustificazioni scritte , si era anche reso disponibile a fornire eventuali (ulteriori) chiarimenti. Il ricorso venne respinto.

Il militare decise quindi di adire il Tar. Vi proponiamo di seguito un estratto della sentenza.

Oggetto del presente giudizio è il provvedimento sanzionatorio di corpo, in epigrafe compiutamente indicato, con cui al militare dell’Esercito italiano  che, all’epoca dei fatti, era in servizio presso il  Supporto Logistico del Reggimento “-OMISSIS-”, è stata inflitta la punizione della consegna di tre giorni per la violazione dell’articolo 729, comma 1, lett. c), “Esecuzione di ordini” del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare,, per non essersi presentato a partecipare all’attività di istruzione formale prevista alle ore 13.30 del omissis 2017 adducendo futili giustificazioni, nonostante fosse stato avvisato più volte del suo svolgimento.

Il Ministero intimato -continua il  giudice- seppur ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio successivamente al decorso di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, come previsto dall’art. 6, d.P.R. n. 24 novembre 1971, n. 1199 e dall’art. 1363, comma 2, c.o.m., non si è costituito.

La causa è stata, quindi, chiamata alla pubblica udienza nel giugno 2019 e, poi, trattenuta in decisione.

Il ricorso merita di essere accolto.

E’, invero, fondato -sostengono i giudici – il denunciato difetto d’istruttoria e tale, non solo da riverberarsi, inficiandola, sulla motivazione addotta a sostegno del provvedimento impugnato e, in genere, sulla complessiva trasparenza del procedimento posto in essere, ma anche da dispiegare ad oggi, effetto assorbente rispetto a tutte le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente e ciò in ragione del termine decadenziale stabilito per l’esercizio dell’azione disciplinare, oramai irrimediabilmente decorso, con conseguente impossibilità per l’Autorità di rieditare l’attività di competenza per ovviare al vizio cui è incorsa.


Il ricorrente ha allegato e provato, infatti, nella presente sede giurisdizionale d’avere fornito formali giustificazioni scritte nel corso del procedimento, rendendosi anche disponibile a fornire eventuali (ulteriori) chiarimenti (vedi “Osservazioni/note difensive” del ricorrente in data omissis , della cui avvenuta disamina, valutazione e/o apprezzamento non v’è traccia, però, nel provvedimento opposto.

Il Comandante che lo ha emesso afferma, anzi, del tutto irragionevolmente e soprattutto contraddittoriamente rispetto alle risultanze documentali che l’interessato “non ha ritenuto di addurre giustificazioni”.

Il che basta, ad avviso del Collegio, per inficiare radicalmente l’intero procedimento sanzionatorio e il provvedimento che ne costituisce sintesi ed epilogo, atteso che l’art. 1370 “Contestazione degli addebiti e diritto di difesa” del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è esplicito, al comma 1, nello stabilire che “Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta (…) senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato”.

Per le ragioni esposte, il ricorso va quindi, come detto, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite




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