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Procedimento disciplinare militare: la questione del termine iniziale per l’esercizio dell’azione

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Avv. Francesco Pandolfi – Questione per niente semplice o scontata, anzi. Lo dimostra il diverso orientamento assunto in prima battuta dal Tar Lazio (Sezione 1 bis, sentenza n. 393/2017), poi di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4586 del 3 ottobre 2017 (sotto allegata). Continua ↓

Al di là dell’esito del contenzioso e prima di arrivare al punto centrale che ci interessa più da vicino, cioè l’individuazione esatta del termine di avvio del procedimento disciplinare di stato, prendiamo spunto dai dati offerti da questa lite. Continua ↓

Il primo grado del processo

Il Tar accoglie il ricorso di un maresciallo e annulla il decreto ministeriale che reca la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado.
Per stabilire la tempestività o meno dell’emanazione del provvedimento disciplinare impugnato, i giudici di primo grado dicono:
a) la sentenza è stata trasmessa, in copia integrale compresa la dizione di irrevocabilità della stessa, in una specifica data presso un certo ufficio della p.a. destinataria,
b) siccome vige il principio dell’unicità dell’amministrazione anche con riferimento alle sedi distaccate, questa “specifica data” è la data in cui la sentenza si considera compiutamente partecipata all’amministrazione,
c) la conclusione del ragionamento è che, dal momento che la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento finale è giunto oltre il termine di 270 giorni decorrenti dalla “specifica data” sopra richiamata, risulta superato il termine di conclusione del procedimento disciplinare. Leggi tutto , clicca QUI
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