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Positivo all’alcooltest dopo incidente in auto. Militare espulso dal corso per allievi marescialli

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Durante la frequenza del secondo anno di corso per allievi marescialli ,un militare ebbe un incidente in auto. Arrivarono i soccorsi e l’uomo venne portato in ospedale per le opportune cure ,ma nell’occasione gli venne effettuato anche l’alcooltest.

Ne emerse un tasso alcoolemico di 3,26 g/l che fece intraprendere all’amministrazione l’avvio di un procedimento disciplinare con successiva irrogazione di 4 giorni di consegna di rigore e relativa espulsione dal corso .

Inutili i tentativi di ricorso del carabiniere.Prima il Tar Toscana e poi il Consiglio di Stato hanno dato ragione all’amministrazione.


Secondo il Tar toscana , sia pure con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, l’impugnazione non può essere favorevolmente delibata, poiché la condizione di abuso alcoolico riscontrata a carico del ricorrente costituisce un dato obiettivo, allo stato non adeguatamente confutato.

Tra l’altro, la relazione di servizio a firma del tenente -OMISSIS-, attesta – al netto delle valutazioni espresse dall’ufficiale – elementi di fatto rivelatori di una condizione psicofisica quantomeno precaria del l’allievo maresciallo”. L’irrogazione della sanzione disciplinare quindi è legittima, alla luce da un lato dello “stato in cui versava l’odierno ricorrente” al momento del sinistro, in tesi “constatato e descritto in termini univoci” dai militari intervenuti.

Concorde con la decisione anche il Consiglio di Stato. Il Collegio – si apprende dalla sentenza -esamina direttamente il ricorso di primo grado. Il Pronto Soccorso del locale nosocomio, struttura pubblica deputata specificamente alla tutela della salute dei cittadini. Il valore assai alto del dato riscontrato dal Pronto Soccorso rende irrilevanti, ai fini de quibus, eventuali scostamenti verso il basso dovuti all’assunta imprecisione dell’esame, che, comunque, lascerebbero evidente ed incontestabile il fatto storico dell’assunzione in eccesso di alcool;

Il tenente -OMISSIS- sostiene che il giovane avesse una “intensa alitosi alcolica” e fosse “in estrema difficoltà ad articolare le parole ed a ricostruire quanto accaduto”; l’ufficiale aggiunge che il ricorrente fosse “visibilmente in stato di alterazione e di confusione” e si rivolgesse “verso i testimoni con toni accesi e con atteggiamento irriverente ed insolente”, senza peraltro comprendere la qualifica dei militari intervenuti, cui dava indistintamente del “tu”.


 Il tenente -OMISSIS – continuano i giudici – sostiene di essere stato contattato telefonicamente dal ricorrente poco dopo il sinistro: il giovane sarebbe stato “in pieno stato confusionale” ed incapace di “esprimere frasi di senso compiuto”; il giovane avrebbe, altresì, aggiunto di provare “un forte senso di nausea”.

 A fronte di tali univoche e concordanti circostanze di fatto non hanno rilievo né esami medici svolti a distanza di tempo dai fatti, né le risultanze del video prodotto in primo grado dal ricorrente.

Assodati, dunque, i fatti, l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore non presenta profili di illegittimità. Il Collegio osserva che il particolare rigore punitivo seguito dall’Amministrazione trova un’oggettiva giustificazione nell’intrinseca finalità propria dei corsi di formazione militare, destinati a preparare gli allievi alla prospettica carriera militare e, dunque, tesi ad esigerne una particolare moralità comportamentale, dentro e fuori l’istituto di formazione.

Non ha, poi, rilievo il fatto che il ricorrente, dopo l’espulsione dal corso (motivata, appunto, con la carenza in attitudine), abbia svolto e svolga servizio come carabiniere: il giudizio di attitudine, infatti, è funzionale (e, per così dire, “interno”) al percorso formativo per il conseguimento del grado di maresciallo, di cui costituisce un importante (recte, il più importante) profilo di valutazione.

In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso in appello deve essere rigettato.





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