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Poliziotto trasferito per incompatibilità ambientale a causa delle parentele sospette

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Un sovrintendente capo della Polizia di Stato, malgrado uno stato di servizio impeccabile,  è stato trasferito per incompatibilità ambientale dal Commissariato di Manfredonia alla Questura di Bari.

Secondo l’amministrazione persisteva una situazione oggettivamente pregiudizievole, con nocumento al proprio prestigio, venutasi a creare a causa dell’esistenza di un rapporto di affinità tra il dipendente ed alcuni esponenti di spicco della malavita garganica. A tal fine, ha messo in evidenza che:

La richiesta di trasferimento è scaturita da una querela (del maggio 2017), con la quale veniva stigmatizzata l’esistenza di tale rapporto di affinità.

Dai successivi accertamenti, i fratelli della moglie, alcuni dei quali con condanne penali, erano risultati frequentatori di soggetti pregiudicati della zona.


In particolare, uno dei cognati conviveva con la sorella del capo clan, responsabile di numerosi ed efferati delitti nell’ ambito della faida garganica.

L’interessato aveva comunque provveduto a segnalare la suddetta convivenza all’Amministrazione già nel 2005, e quest’ultima non aveva disposto il trasferimento per via della elevata professionalità ed affidabilità del dipendente – mai messa in discussione neppure in sede processuale.

Tale situazione aveva avuto effetti anche nell’ ambiente di lavoro, con conseguente mancanza di serenità per il dipendente nell’ adempimento dei propri compiti istituzionali, come dimostrato dall’ ipotetica attribuzione, da parte del dipendente, della querela anonima ad un collega d’ufficio, che avrebbe avuto l’obiettivo di screditarlo.

L’Amministrazione ha aggiunto che una diversa sede nella stessa Provincia di Foggia non avrebbe superato la situazione di incompatibilità riscontrata; quindi, ha individuato la sede di servizio nella Questura di Bari per le preminenti esigenze di servizio, specificando che per tale motivo il dipendente non poteva essere assegnato presso il Commissariato di Canosa o di Barletta.


Il poliziotto in seguito al trasferimento ha  adito il T.a.r., che aveva accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento dell’Amministrazione “irragionevole”.

Il Ministero però ha proposto appello al Consiglio di Stato e la sentenza ha visto soccombere l’agente.

 Stralcio  della sentenza del  Consiglio di Stato

Nella giurisprudenza di questo Consiglio, costituisce principio consolidato quello secondo cui, il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”) non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, ed è condizionato solo alla valutazione del suo presupposto essenziale costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’amministrazione.

Di conseguenza, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare.

Malgrado competono all’Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, nessun rilievo possono avere: – la cessazione della convivenza del cognato con la sorella di un noto capo clan; – le frequentazioni solo formali con i cognati della moglie; – il comportamento ineccepibile del militare nello svolgimento dell’attività di servizio, e, finanche, la sua solerzia nel rappresentare all’amministrazione la situazione di fatto; – la rivalutazione della situazione di incompatibilità occasionata da una querela anonima.

D’altra parte, se si desse rilievo a tali circostanze sottolineate dall’originario ricorrente questo giudice finirebbe con l’effettuare una valutazione nel merito invece dell’ordinario sindacato di legittimità, confinato, come sopra evidenziato, ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione.

La tutela del prestigio e della tutela della vita familiare, in riferimento alla sede di destinazione di Bari, distante circa 150 Km da quella di residenza, ha indotto l’amministrazione a non disporre il trasferimento secondo le modalità dovute:

<<Nel disporre il trasferimento d’ufficio l’Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in  soprannumero all’organico dell’ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.>>.

Secondo quanto già ritenuto da questo Consiglio in generale, nell’adottare il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti di appartenente alla Polizia di Stato, l’amministrazione non è tenuta: – né ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli uffici derivanti dal trasferimento, tanto che i trasferimenti, ai sensi dell’art. 55, co. 4, d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, possono essere disposti anche in soprannumero; – né ad esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici della incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente (Cons. Stato Sez. III, n. 4368 del 2013).

Il Collegio ritiene non possa darsi seguito all’indirizzo, espresso in alcune decisioni, che ha dato rilievo alle esigenze personali e familiari del dipendente in riferimento al trasferimento per incompatibilità ambientale,

In applicazione dei suddetti principi, il provvedimento di trasferimento è immune da vizi anche rispetto al profilo appena esaminato, avendo l’Amministrazione individuato l’ufficio di destinazione comunque all’interno della medesima regione, scegliendo tra le sedi di una provincia diversa sulla base delle sole esigenze di servizio, non incombendo sulla stessa l’obbligo di ponderarle rispetto agli interessi personali e familiari del dipendente.



In conclusione, l’appello del Ministero deve essere accolto.

In ragione della peculiarità e novità della vicenda, in fatto, il Collegio ravvisa le condizioni, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per la integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l ‘appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto dinanzi al T.a.r.:

b) compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

 


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