Poliziotto Penitenziario vince ricorso : giudicato “mediocre” era stato dispensato dal servizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 580 del 2015, proposto da:

S.G.T., rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero della Giustizia-Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l’annullamento

A)del decreto del Dipartimento dell’Amministrazione  Penitenziaria  prot. (…) del 22.04.15 di dispensa dal servizio dell’odierno ricorrente;

B)del parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia DAP del 19.02.15 favorevole alla dispensa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori Ernesto Trimarco e Silvia Bassani;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia  Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Modena, impugnava il provvedimento con cui era stato dispensato dal servizio ex art. 129 D.P.R. n. 3 del 1957 per scarso rendimento essendo stato valutato nel triennio 2009-2011 con il giudizio di MEDIOCRE, giudizio poi confermato negli anni successivi.

Il primo motivo di ricorso contiene una serie di censure procedimentali poiché dall’avviso di avvio del procedimento non era dato ricavare chi fosse il responsabile del procedimento, quali fossero i termini per la conclusione del procedimento, che vi fosse la possibilità di accesso ai documenti.

Inoltre l’Amministrazione non avrebbe reiterato gli avvisi di avvio del procedimento anche per gli anni successivi al triennio contestato originariamente, nonostante abbia motivato la dispensa anche con riferimento agli anni successivi.

Ma soprattutto non sono stati contestati fatti specifici che mettessero in condizione il ricorrente di difendersi, considerando oltretutto che dopo il gennaio 2009 non vi sono più contestazioni disciplinari a suo carico.

Il secondo motivo censura la mancata conclusione del procedimento nei termini previsti essendo durato lo stesso più di tre anni, il fatto che non si è tenuto conto che su alcuni rapporti informativi pendeva ricorso innanzi a questo TAR, e l’assoluta genericità dei giudizi nei rapporti informativi.

Inoltre per contestare il giudizio negativo circa la condotta in servizio del ricorrente veniva fatto presente che fino al 2008 i rapporti informativi erano lusinghieri tanto da essere proposto per meriti e onorificenze, dal 2009 non aveva commesso infrazioni disciplinari, ha svolto regolarmente lavoro straordinario, eseguendo anche mansioni di competenza degli ispettori e sovrintendenti e non è mai stato spostato in servizi diversi dalle sezioni detentive.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 30.7.2015 veniva accolta l’istanza cautelare ai fini di una sollecita valutazione nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.

Il Collegio ritiene di poter soprassedere all’esame delle censure formali circa lo svolgimento del procedimento relativo alla destituzione preferendo affrontar questioni che hanno a che fare con questioni sostanziali sull’esistenza di un rendimento tale da giustificare il provvedimento di cui all’art. 129 D.P.R. n. 3 del 1957.

Questo TAR ha avuto modo di pronunciarsi in un caso analogo con la sentenza 899/2014 di cui è opportuno riportare alcuni stralci: “Orbene la circostanza che l’istituto giuridico applicato con il provvedimento impugnato non rientri nell’ambito delle sanzioni disciplinari connesse al rapporto di pubblico impiego, non esclude che debba essere congruamente motivato in conseguenza delle gravi conseguenze sul piano del rapporto di impiego non meno gravi di quelle riconducibili alla più grave sanzione di stato e cioè la destituzione. E’ necessario, pertanto, che nella documentazione attestante il rendimento in servizio siano esplicitate le ragioni che giustificano una valutazione del rendimento inferiore alla sufficienza in considerazione del fatto che tali atti di giudizio possono essere posti a fondamento di un provvedimento che comporta la cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Non c’è dubbio che le condotte idonee a motivare un giudizio di scarso rendimento non necessariamente debbano avere rilievo disciplinare, ma ciò non toglie che esse debbano essere suscettibili di un apprezzamento concreto e tale onere motivazionale non può essere soddisfatto con l’inserimento di clausole di stile. “.

Se si esaminano gli atti inviati, al ricorrente non sono mai stati contestati in concreto le ragioni del suo ipotizzato scarso rendimento; infatti, né dalla lettura dei rapporti informativi, né dalle ammonizioni fatte al ricorrente è possibile intendere quali siano le condotte negative che gli vengono imputate.

Per avere maggiore contezza sul punto bisogna leggere le relazioni che il Direttore della Casa Circondariale di Modena ha inviato al Ministero

Nell’ottobre 2009 il ricorrente riceve una contestazione formale del Dirigente a seguito del rapporto riservato del Comandante del Reparto n ella quale si evidenziano condotte scorrette assunte mentre era di servizio nel Reparto Alta Sicurezza. Si tratta di fatti che avrebbero potuto giustificare molte sanzioni disciplinari ed, invece, si apprende dal Direttore in una missiva del 2012 che sanzioni non ve ne sono state per carenza di precisi riferimenti temporali. Ciò può significare solamente che nessun superiore ha mai assistito direttamente alle condotte contestate per le quali diversamente sarebbe stata redatta una relazione di servizio e quindi la contestazione era frutto di testimonianze indirette.

Prescindendo da tale contestazione ed esaminando le relazioni del Direttore si sottolinea che il ricorrente lavora con scarsa professionalità, in modo superficiale ed anteponendo le proprie esigenze a quelle di servizio tanto da venir raramente impiegato in compiti che comportano responsabilità operative.

Se tutte queste censure sono reali avrebbero dovuto in qualche modo emergere dalla documentazione caratteristica così da giustificare il giudizio di MEDIOCRE che è stato attribuito al ricorrente a partire dal 2008.

Parimenti le ammonizioni comunicate al ricorrente, invece di essere uno stampato generico che dava atto del mancato rispetto delle norme comportamentali, ben avrebbe potuto anche se sinteticamente riportare le censure comunicate nelle relazioni al Ministero così da rendere effettivo l’ammonizione a modificare la propria condotta.

Il provvedimento di dispensa è un provvedimento più grave di qualunque provvedimento disciplinare salvo la destituzione e non può avere pertanto minori garanzie difensive di un procedimento disciplinare; se anche si giudica una condotta complessiva in servizio e non singoli fatti, bisogna che sia chiaro per colui che subisce un siffatto procedimento quale sono le lacune che gli vengono contestate.

La genericità delle contestazioni ha fatto sì che gli scritti difensivi del ricorrente nel procedimento disciplinare siano infarciti di considerazioni di diritto, ma non controdeducono mai su un fatto per la semplice ragioni che comportamenti o atteggiamenti concreti anche se non puntualmente descritti non gli sono stati contestati.

In conseguenza di ciò va annullato il provvedimento impugnato, così come con coeva sentenza sono stati annullati i rapporti informativi del 2010 e 2011.

Le spese del giudizio possono essere compensate, essendo stato accolto il ricorso per motivi formali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate con rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

FONTE

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