PENSIONI DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO: con l’applicazione del fondo perequativo sarà più conveniente l’ausiliaria o il moltiplicatore?
23 febbraio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
L’articolo “Pensione Militari: è più conveniente l’ausiliaria o il moltiplicatore? “pubblicato su questo sito il 25 gennaio c.a. finalizzato a dare un contributo nella scelta tra il moltiplicatore e l’ausiliaria, oltre a suscitare tanto interesse, ha generato tante domande nel personale prossimo alla pensione.
Ad alcune di queste è stata data una risposta col l’articolo del 9 febbraio 2022. Con questo articolo si tenta di dare altre risposte.
1^ domanda
Se il provvedimento normativo attuativo della misura compensativa prevista in legge di bilancio del 2022 entrasse in vigore dal 1 gennaio 2023, il personale in congedo nel 2022 non ne avrebbe diritto?
Risposta
Innanzitutto, si precisa che con tale legge non è stata introdotta una specifica norma migliorativa del trattamento di quiescenza, ma unicamente stanziate delle risorse per l’adozione di provvedimenti perequativi di natura previdenziale tra i quali una misura compensativa.
Il comma 95, dell’art. 1, della legge di bilancio 2022, alla lettera a), prevedendo che tale misura sarà a beneficio del personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo esclude tutto il personale in congedo prima. Letteralmente, anche se può sembrare assurdo, il personale in congedo dal 31/12/2022 sarà escluso in quanto l’ultimo giorno di servizio è il 30/12/22, salvo che poi lo stesso provvedimento non disponga diversamente, individuando un dies a quo dal quale applicare siffatto beneficio.
2^ domanda
La misura compensativa quali riflessi avrà sulla scelta tra il moltiplicatore e l’ausiliaria?
Risposta
Non è possibile dare una risposta esaustiva prima che il provvedimento normativo attuativo sia stato istituito.
Il maggiore coefficiente di trasformazione dovrebbe avere gli stessi effetti sui vari trattamenti di quiescenza in quanto sarà semplicemente sostituito un coefficiente di trasformazione con un altro maggiore.
Tuttavia, è possibile fare una ipotesi partendo da uno studio fatto dall’autorevole AMUS sindacato Aeronautica, secondo il quale con le risorse stanziare dal comma 95, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) sarebbe possibile aumentare il coefficiente di trasformazione del montante contributivo di solo tre anni anziché sette.
Partiamo dai coefficienti attualmente vigente e sviluppiamo le varie ipotesi di pensione
Simulazioni Trattamenti di Pensione
1° Lgt. cessazione dal servizio per limite di età
anzianità di servizio 47 anni 00 mesi 17 giorni sistema misto (al 31/12/95 17 anni 10 mesi 00 giorni)
Gli importi netti sopra indicati sono stati determinati tenendo conto della nuova aliquota del 2,44%, degli aumenti contrattuali 2019/2021 e dell’Irpef prevista dal 2022. Non sono state previste detrazioni per carichi familiari e le addizionali regionali sono relative alla Regione Lombardia e comunale dello 0.80%
Passiamo ai nuovi coefficienti con ipotesi di aumento di tre anni e sviluppiamo i vari casi di pensione
Dalla sintesi delle schede in basso, si evince che l’applicazione di un eventuale maggiore coefficiente di trasformazione, in questo caso aumentato di tre anni, sostanzialmente, innalza i singoli trattamenti netti in maniera proporzionale. Aumenta la forbice del rapporto moltiplicatore/ausiliaria perché il trattamento di ausiliaria ha un minor vantaggio, ma è compensato da un maggior vantaggio del trattamento di fine ausiliaria.
Mentre, la data del punto di pareggio si sposta in avanti di circa 1 anno e mezzo.