Pensioni. Prosegue l’iter del DDL S. 606 in discussione al Senato

Il 14 gennaio 2024, il DDL S.606 è finalmente stato consegnato al Senato della Repubblica. L’Iter segue all’ assegnazione presso la 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente, effettuata lo scorso 11 maggio 2023.

Lo scopo del DDL è quello di compensare, almeno in parte,  le sperequazioni verificatesi nei decenni sul personale più anziano, ma soprattutto di garantire una pensione più dignitosa agli arruolati post 1995,  a causa del mancato avvio di un sistema di previdenza complementare che interessa tutto il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Di seguito proponiamo la presentazione 

Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. – L’intervento normativo ha lo scopo di disciplinare la normativa pensionistica del personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il nostro ordinamento riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti.

Tale personale risulta però svantaggiato sul versante previdenziale, in conseguenza dell’introduzione del metodo di calcolo contributivo, previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta « Riforma Dini »).

Ciò determina una penalizzazione per chi si è arruolato successivamente al 1995 e comporta una disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, per il quale sono state trovate idonee risorse che hanno permesso di attivare i fondi necessari a una compensazione.

La presente proposta parte quindi dalla consapevolezza dell’urgenza e della non rinviabilità di un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale relativo al comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli. L’articolo 1 introduce misure perequative previdenziali per i militari, il personale delle Forze di polizia e del soccorso pubblico, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza nonché per infermità e decesso, stabilendo che per questi ultimi l’importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il corrispondente di trasformazione previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici civili.

L’articolo 2 prevede invece l’attivazione di un meccanismo di adeguamento automatico del coefficiente da applicare nel caso intercorra una rideterminazione dei requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento dei dipendenti pubblici.

In tal caso, il coefficiente di trasformazione da applicare al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è automaticamente adeguato a quello previsto per l’età anagrafica stabilita per l’accesso al pensionamento di vecchiaia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a comprimere gli effetti negativi sul personale destinatario del trattamento pensionistico liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335. A tal proposito, si consideri che l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia abbia diritto ad un beneficio consistente in un aumento del periodo di servizio di massimo cinque anni, ai fini del calcolo del periodo di servizio utile per conseguire il diritto alla pensione. Il beneficio in questione, se da un lato consente ai destinatari di poter anticipare la decorrenza del trattamento pensionistico, dall’altro incide negativamente sulla misura della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, la quale non potrà valorizzare nel montante i cinque anni attribuiti.

L’effetto sopraindicato interessa prevalentemente coloro che, all’atto della cessazione dal servizio per limiti di età, non hanno raggiunto la massima anzianità contributiva per effetto dell’applicazione del beneficio, con un sensibile effetto sulla riduzione ulteriore (rispetto al calcolo con sistema misto/retributivo) dell’assegno pensionistico e che potrebbero chiedere di essere trattenuti in servizio attraverso lo strumento della finestra mobile.

A legislazione vigente, ad esempio, il personale contrattualizzato del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico arruolato a 25 anni sarà posto in congedo con diritto a pensione al compimento del sessantesimo anno di età, con cinque anni di contribuzione non valorizzabile ai fini della misura del trattamento. L’articolo 3 prevede pertanto che, su richiesta degli interessati, ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia possibile attribuire solo una parte degli aumenti di servizio.

Il periodo del cosiddetto « superservizio » in altri termini è attribuito, in tutto o in parte, solo a richiesta dagli interessati e non più in via automatica e inciderebbe soltanto al fine del trattamento pensionistico. In tal modo si consente al personale di operare una scelta consapevole, valutata in base agli effetti che deriverebbero dall’attribuzione del beneficio.

La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato. Essa concede ai destinatari del beneficio una facoltà che, qualora esercitata, di fatto ha l’effetto di posticipare la cessazione dal servizio con conseguente maggiore e ulteriore contribuzione obbligatoria versata nelle casse dell’ente di previdenza nonché minori oneri derivanti per lo Stato, dovuti allo slittamento della liquidazione del trattamento pensionistico. L’articolo 4 reca le disposizioni di carattere finanziario. Per visualizzare il DDL integrale, clicca QUI

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