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Pensioni Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco: Ecco cosa cambia con la legge di bilancio nel 2022

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Pensioni, Ecco cosa cambia con la legge di bilancio nel 2022 per la Polizia di Stato e per il Corpo dei Vigili del Fuoco

10 gennaio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Polizia di Stato e Penitenziaria
Il comma 101, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2022 estende al personale delle Forze dell’Ordine ad ordinamento civile, escluso dagli effetti delle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma, che ha, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni l’applicazione dell’aliquota del 2,44% di cui all’art. 54 del DPR n. 1092/73. In sintesi, tale personale beneficerà di un’aliquota di rendimento più alta, rispetto a quella applicata dall’INPS fino ad oggi, ai fini del calcolo della quota retributiva, maturata al 31/12/1995, della pensione da liquidarsi con il sistema misto.

Tale norma non essendo interpretativa, non può che essere letta come un riconoscimento possibile solo per il futuro e cioè esclusivamente per il personale in congedo con decorrenza dal 1 gennaio 2022. Invece, dall’esame della relazione tecnica della legge di bilancio emerge, chiaramente, che la maggiore aliquota sarà attribuita anche al personale cessato entro il 2021, come evidenziato da stralcio a seguito.

STRALCIO

La Relazione tecnica quantifica gli oneri sulla base dei seguenti dati di base:
– è stato calcolato l’onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l’onere relativo al personale cessato entro il 2021

Corpo dei Vigili del Fuoco
Le circolari Inps n. 107/2021 e n. 199/2021 di applicazione dell’art. 54, del DPR n. 1092/73, emanate a seguito rispettivamente delle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma, non citano il Corpo dei Vigili del Fuoco tra i beneficiari, nonostante il personale appartenente al settore operativo sia chiaramente equiparato ai militari ai sensi dell’art. 61, del DPR n. 1092/73.

A tal proposito il CONAPO (sindaco autonomo dei Vigili del Fuoco) ha chiesto, in data 31/12/2021, all’Inps di emanare un formale chiarimento che indichi precise direttive in merito all’applicazione anche ai Vigili del Fuoco dell’aliquota di rendimento del 2,44%.

Invece, col comma 98, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2022, al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco viene riconosciuto il c.d. beneficio dei 6 scatti quantificati a norma dell’art. 4, del D. Lgs. n. 165/97 che era una delle principali rivendicazioni della parte sindacale.

Nello specifico, si prevede, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita, l’attribuzione di aumenti pari ciascuno al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare in numero di:
 1 scatto a decorrere dal 1 gennaio 2022;
 2 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2023;
 3 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2024;
 5 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2027;
 6 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2028.

La norma statuisce che tali aumenti siano determinati ai sensi dell’art. 4, del D. Lgs. n. 165/97 e, pertanto, si presume disponga l’attribuzione degli stessi anche nelle modalità previste dal medesimo articolo 4 che prescrive quanto segue:

ai fini della pensione

1. all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda;

2. al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale calcolata in relazione ai limiti di età’ anagrafica previsti per il grado rivestito.

ai fini dell’indennità di buonuscita

1. alla cessazione dal servizio per limite di età;

2. alla cessazione dal servizio perché divenuto permanentemente
inabile;

3. per decesso.

È opportuno precisare che, ai fini della buonuscita, l’Inps non riconosce al personale delle Forze di Polizia collocato a riposo ai sensi dell’art. 21, della legge 232/90 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di anni 35) tali scatti in quanto sostiene che equiparato ad un collocamento a riposo a domanda.

Questi aumenti hanno effetti apprezzabili sulla misura della pensione e della buonuscita. Con la tabella a seguire si quantificano le differenze negli anni all’aumentare degli scatti per un vigile del fuoco nel sistema retributivo (+18 anni al 31/12/95) in caso di collocamento a riposo per limite di età.

Invece, con gli esempi che seguono si simulano i trattamenti di quiescenza col sistema vigente al 31/12/2021 e quelli col beneficio degli scatti.

1° Esempio: Capo Reparto assunto il 15/02/87 – in pensione per età il 15/02/2026 – con 39 anni di servizio (sia per la pensione che per la buonuscita)

-col sistema misto

(*) compresa armonizzazione dal 2022 di cui al D.L. n. 76 del 16/7/2020 senza contratto 2019/21 e aliquota del 2,44% senza carichi familiari ed a lordo add.li reg.li e com.li calcolo Irpef 2022

2° Esempio: Capo Reparto assunto il 15/02/85 – in pensione per età il 15/02/2028 – con 43 anni di servizio (sia per la pensione che per la buonuscita) – col sistema misto

(*) compresa armonizzazione dal 2022 di cui al D.L. n. 76 del 16/7/2020 senza contratto 2019/21 e aliquota del 2,44% senza carichi familiari ed a lordo add.li reg.li e com.li calcolo Irpef 2022

3° Esempio: Capo Reparto assunto il 15/02/85 – in pensione a domanda il 15/02/2028 – con 43 anni di servizio (sia per la pensione che per la buonuscita) – col sistema misto

(*) compresa armonizzazione dal 2022 di cui al D.L. n. 76 del 16/7/2020 senza contratto 2019/21 e aliquota del 2,44% senza carichi familiari ed a lordo add.li reg.li e com.li
calcolo Irpef 2022

È opportuno ricordare, infine, che è in corso di esame presso la Commissione del Senato l’A.S. n. 1477, recante “Delega al Governo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo”, alcuni delle quali hanno già trovato trattazione nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2022.

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