2 aprile 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Nel precedente articolo pubblicato il 10 gennaio c.a., si rappresentava che, col comma 101, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2022, era stata estesa al personale delle Forze dell’Ordine ad ordinamento civile, escluso dagli effetti delle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma, l’applicazione dell’aliquota del 2,44% di cui all’art. 54 del DPR n. 1092/73 se in possesso, alla data del 31/12/95, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, evidenziando che la norma, non essendo interpretativa, potesse valere esclusivamente per il personale in congedo con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ma nello stesso che dall’esame della relazione tecnica della legge di bilancio emergeva, invece, che la maggiore aliquota sarebbe stata attribuita anche al personale cessato entro il 2021.
In sintesi, anche il personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, ha diritto ad una quota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata sino alla predetta data, in luogo del precedente riconosciuta 2,33%, per il calcolo della quota parte di pensione retributiva all’interno di una pensione determinata nel sistema misto che, ovviamente, si riflette anche sul beneficio dei cd. sei scatti.
La circolare dell’Inps n. 44 del 23/03/2022, di recepimento della disposizione sopracitata, conferma che, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, ma dalla data di entrata in vigore, a differenza, invece, di quanto stabilito per il personale militare con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
Pertanto, la norma troverà applicazione sia per i trattamenti pensionistici a decorrere dal 1 gennaio 2022 sia per le prestazioni già liquidate al 31 dicembre 2021 (le riliquidazioni avverranno d’ufficio), ma senza diritto alla corresponsione degli arretrati per i periodi precedenti al 1/1/2022.