11 gennaio 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
I principali istituti giuridici che consentono di unificare i periodi assicurativi posseduti nelle forme di assicurazione obbligatoria, al fine di anticipare l’accesso alla pensione per i lavoratoti dipendenti, sono:
a titolo gratuito:
la Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42;
il Cumulo ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 a 248, legge n. 228/2012, come modificato dall’articolo 1, commi da 195 a 198, legge n. 232/2016;
il Cumulo ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
a titolo oneroso:
la Ricongiunzione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/79
Comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso
La Ricongiunzione
Gli appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso, come tutti i lavoratori dipendenti, che hanno periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali obbligatorie, possono utilizzare la ricongiunzione, a domanda ai sensi dell’art. 1 della legge n. 29/79, per riunirli in una sola gestione e conseguire un’unica prestazione pensionistica
In sintesi, la ricongiunzione fa sì che i periodi ricongiunti è come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno, quindi, diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso, ma comportavano talvolta degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, dell’anzianità contributiva complessiva e dell’importo del contributo che si intendeva trasferire da una gestione all’altra.
Sino al 30/7/2010 le istanze di ricongiunzione dai fondi alternativi verso il FPLD (art. 1 della legge n. 29/1979) sono risultate gratuite, mentre le altre prevedevano il versamento di un onere a carico dell’assicurato. Invece, a partire dalle domande presentate dal 31/7/2010 in poi, il decreto legge 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha stabilito la regola dell’onerosità della ricongiunzione. Attualmente, pertanto, tutte le istanze di ricongiunzione del personale nel sistema misto prevedono il pagamento di un onere pari al 50% della differenza fra l’importo dell’onere di ricongiunzione (calcolato secondo i criteri dell’art. 2, co. da 3 a 5, del D. Lgs. n. 184/1997) e l’ammontare dei contributi trasferiti dagli ordinamenti interessati, maggiorati del tasso di interesse annuo composto del 4,5% (vedasi circolare Inps n. 142/2010 e n. 116/2017).
Un onere molto gravoso (anche se deducibile e rateizzabile) tant’è che gran parte personale rinuncia al riscatto, continuando l’attività lavorativa, in quanto ha come alternativa un istituto, pressoché sconosciuto ai più (anche addetti ai lavori), che è il Cumulo che permette il riconoscimento dei contributi versati prima dell’arruolamento senza alcun onere, ma penalizzante ai fini del requisito del diritto e, in particolare, ai fini della misura del trattamento.
Il Cumulo
Il Cumulo è un istituto giuridico che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012, consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione.
Il cumulo può essere esercitato anche dai soggetti appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ma solo per il raggiungimento dei requisiti contributivi per la generalità dei lavoratori dipendenti. In sintesi, si potrà acquisire la pensione anticipata col Cumulo al perfezionamento di anni 42 e 10 mesi (più 3 mesi di finestra) e non quindi con i requisiti più favorevoli, previsti dalla normativa speciale per il comparto, di 41 anni e una finestra di 15 mesi ovvero 58 anni e 35 di contributi e una finestra di 12 mesi (messaggio Inps n. 2053/2020).
Se il personale acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia prima del conseguimento del requisito contributivo previsto per quella di anzianità, il cumulo si rende superfluo, in quanto i contributi non valutati ai fini del trattamento di pensione potranno essere valorizzati tramite la pensione supplementare (a domanda) comunque all’età di 67 anni, più eventuali incrementi per aspettative di vita.
È opportuno precisare che, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge n. 232/2016 è possibile interrompere in qualsiasi momento il pagamento delle rate di onere di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79, ottenendo il ripristino delle posizioni assicurative originarie e, quindi, esercitare il cumulo dei periodi assicurativi. Il recesso dalla ricongiunzione resta precluso in caso di versamento integrale dell’onere.
Inoltre, ai fini della misura del trattamento, ciascuna gestione liquiderà una pensione calcolata “pro quota”, in base ai contributivi. Pertanto l’Inps gestioni dipendenti pubblici pagherà la pensione per i contributi versati da militare e l’Inps gestione dipendenti privati quella relativa ai contributi versati prima dell’arruolamento, ognuna con le regole del proprio ordinamento. Ovviamente, ciò comporta un trattamento inferiore a quello che sarebbe stato corrisposto da una unica gestione previdenziale.
Infine, il cumulo è penalizzante anche ai fini del Tfs, in quanto la normativa di riferimento prevede che lo stesso venga erogato (1^ rata) 12 mesi dopo il compimento dell’età anagrafica necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia.