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PENSIONI ART. 54: FINALMENTE L’INPS SI ADEGUA ALLA SENTENZA n. 1/2021/QM/PRES-SEZ DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE depositata il 4 gennaio 2021.

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L’Inps con circolare n. 107 del 14/07/2021, nonostante sia vigente il divieto di estensione del giudicato, ha comunicato che, a seguito parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, provvederà, d’ufficio, alla riliquidazione delle pensioni col riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni d’anzianità maturati alla data del 31/12/1995, come statuito dalla sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito alla giusta applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73.

In una prima fase, saranno adeguate, esclusivamente, le pensioni del personale con un’anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni, mentre con successiva circolare verranno fornite le istruzioni applicative delle disposizioni con riferimento ai soggetti che hanno maturato, sempre al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, a conferma che la mia tesi, enunciata nell’articolo pubblicato sul sito NSM del 6 gennaio 2021, era l’interpretazione esatta della sentenza delle Sezioni Riunite e che molti avvocati e siti web si sbagliavano nel sostenere il contrario.

Presumo, che l’Inps abbia sotterrato l’ascia di guerra in quanto, sostanzialmente, l’oggetto del contendere è stato fortemente ridimensionato ed a suo favore.

Infatti, la precedente giurisprudenza prevalente riconosceva una aliquota annua del 2,933% mentre l’Inps sosteneva quella del 2,333%, la sentenza delle Sezioni Riunite ha statuito un 2,444% che è più vicino al 2,333 che al 2,933.

L’Inps precisa che i principi espressi nella sentenza in esame non riguardano coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e, pertanto, nulla è innovato per la determinazione del relativo trattamento pensionistico.

Inoltre, è opportuno sottolineare che quanto sopra non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato il cui trattamento di quiescenza è stato rideterminato con una aliquota annua del 2,933%.

Ancora, ripropongo gli esempi pubblicati nell’articolo del 6 gennaio 2021:

Esempio collega in pensione nel 2019 con 15 anni e 3 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 32.332,00
col nuovo principio la pensione sarà di 33.111,00 (circa 41 euro nette mensili in più), mentre con la precedente giurisprudenza la pensione sarebbe stata di 36.368,00 (circa 208 euro nette mensili in più)

Esempio collega in pensione nel 2019 con 17 anni e 6 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 33.085,00
col nuovo principio la pensione sarà di 34.595,00 (circa 78 euro nette mensili in più), mentre con la precedente giurisprudenza la pensione sarebbe stata di 35.340,00 (circa 116 euro nette mensili in più)

Esempio collega in pensione nel 2019 con 14 anni e 3 mesi al 31/12/1995

L’Inps ha liquidato una pensione annua lorda di euro 31.208,00
col nuovo principio dovrebbe essere di 31.935,00 (circa 38 euro nette mensili in più), mentre con la precedente giurisprudenza sarebbe passato a 35.295,00 (circa 211 euro nette mensili in più)
Infine, allego la circolare dell’Inps con la sottolineatura delle parti essenziali.

Articolo a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio PISTILLO

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