"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Pensione Militari: è più conveniente l’ausiliaria o il moltiplicatore? Ecco le risposte ad alcune domande.

"data-block-on-consent="_till_accepted">

L’articolo “Pensione Militari: è più conveniente l’ausiliaria o il moltiplicatore? pubblicato su questo sito il 25 gennaio c.a. finalizzato a dare un contributo nella scelta tra il moltiplicatore e l’ausiliaria, oltre a suscitare tanto interesse, ha generato tante domande nel personale prossimo alla pensione.
Con questo articolo si cerca di dare una risposta a due di queste domande.

 9 febbraio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

1^ domanda
Una volta rientrato nella graduatoria dello scivolo per l’ausiliaria dovessi confermare di rimanere in tale posizione, posso in un momento successivo uscire dall’ausiliaria e optare per il moltiplicatore?

Risposta
Una volta fatta la scelta per la posizione dell’ausiliaria ed aver goduto del trattamento di ausiliaria non è più possibile rinunziare a tale trattamento per beneficiare del moltiplicatore.
Tuttavia, è possibile uscire dalla posizione di ausiliaria, ai sensi del comma 7, dell’art. 3, del D. Lgs. n. 165/97 “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è’ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base
imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione.”, e usufruire del moltiplicatore nei casi in cui non si possiedano più i requisiti psico fisici per permanere in tale posizione.

Le norme non specificano esattamente come determinare il trattamento di quiescenza in questo caso, nel senso che non è chiaro se rimane salvo quanto maturato fino al momento della perdita dei requisiti psico fisici come trattamento di ausiliaria e per il restante periodo riconoscere quota parte del moltiplicatore ovvero se il trattamento di ausiliaria viene meno con retroattività e si attribuisca integramente il moltiplicatore dalla data del congedo.
Rimane salva la possibilità di uscire dall’ausiliaria in qualsiasi momento non dando più la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio ed in tal caso sarà riconosciuto come trattamento definitivo di fine ausiliaria quanto maturato fino al quel momento in tale posizione.

2^ domanda
Lo specchio che mostra il minore importo percepito nei primi 5 anni in caso di scelta di permanere in ausiliaria rispetto a quanto si sarebbe riscosso col moltiplicatore e quello che evidenzia il tempo necessario per recuperare tale perdita, conoscendo cosi la data in cui sarà raggiunto il punto di pareggio e quella in cui il maggiore beneficio sarà effettivo e nel tempo, relativamente agli importi calcolati col moltiplicatore tengono conto anche degli adeguamenti annuali delle pensioni?

Risposta
Nel quantificare gli importi di pensione con la scelta del moltiplicatore non si è tenuto
conto della perequazione annuale delle pensioni perché non è possibile conoscere quale sarà l’inflazione nei prossimi anni.

La domanda è comunque pertinente perché, nei primi 5 anni, la pensione col moltiplicatore è soggetta alla perequazione annuale mentre il trattamento di ausiliaria no, ma è altrettanto vero che per la determinazione degli importi dei trattamenti di fine ausiliaria non sono state valutate le perequazioni dei 5 anni precedenti che vengono attribuite, in un’unica soluzione, al momento del passaggio nella riserva e non sono stati computati eventuali contratti per il triennio 2022/4 e 2025/7.
Pertanto, di massima, si può affermare che le differenze tra quanto potenzialmente percepibile col moltiplicatore e quanto col trattamento di ausiliaria rimangono le stesse indicate nell’articolo precedente anche con questi benefici, come dimostrato dalle tabelle a seguire.

(a) ipotesi perequazione annua dello 1%
(b) ipotesi contratti 2022/2024 e 2025/2027 con gli stessi aumenti del 2019/2021

Col calcolo precedente il punto di pareggio è pressoché lo stesso, ma il maggiore beneficio nel tempo è minore in quanto pari a 205 euro.

 

Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>