PENSIONE: DISEGNO DI LEGGE PER UN NUOVO COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE

Il 15 aprile è stato presentato da parte della Senatrice Roberta Pinotti (PD), il disegno di legge A.S. 2180 avente per oggetto “Norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico”.

Il disegno di legge è finalizzato ad adattare l’attuale normativa pensionistica alle specificità del personale del comparto difesa e sicurezza prevista dall’art. 19 della legge n. 183/2010.

Il personale appartenente a questo comparto (per la quasi totalità) è collocato in congedo per limite di età al compimento dei 60 anni, per cui la loro pensione di vecchiaia è costituita da una quota parte determinata col sistema contributivo attraverso la trasformazione del montante contributivo con un coefficiente di trasformazione corrispondente alla età del pensionato alla data del congedo.

Ovviamente, questi coefficienti aumentano con l’aumentare della età come da tabelle sottostante, ma il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, essendo collocato in congedo d’ufficio, di massima, al compimento dei 60 anni, risulterebbe penalizzato con un coefficiente di trasformazione inferiore al quello dell’età di vecchiaia prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti a 67 anni.

In sintesi, il disegno di legge, al primo articolo, prevede che la quota contributiva (c.d. quota “C”), di una pensione calcolata col sistema misto, venga determinata applicando al montante contributivo, accumulato dal 1996 alla data del congedo, il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di vecchiaia prevista per la generalità dei lavoratoti dipendenti e cioè quello correlato a 67 anni pari al 5.575% anziché quello di 60 pari a 4,515%.

Mentre, col secondo articolo, stabilisce che il coefficiente sarà adeguato in relazione all’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia a seguito degli adeguamenti dell’aspettativa di vita.

Per rendere più chiara la portata di questo “provvedimento” ho predisposto delle tabelle. La prima parte dall’effettiva pensione determinata dall’Inps di un collega cessato dal servizio e collocato nella riserva dal 1 maggio 2021, per continuare con altre tabelle che mostrano i vari passaggi fino a quella che indica il beneficio del disegno di legge.

ESEMPIO:

1° LGT. NATO IL 14/02/1965 ARRUOLATO 10/10/83
CONGEDO RISERVA 01/5/2021 SISTEMA MISTO
1^ SIMULAZIONE A 60 ANNI
2^ SIMULAZIONE A 60 + MOLTIPLICATORE
3^ SIMULAZIONE DISEGNO DI LEGGE

(a) senza carichi familiari (b) esempio regione marche – addizionale comunale del 0,80%

Tutte le simulazioni non tengono conto degli eventuali aumenti contrattuali (2019/2021 e 2022/2024) al fine di evidenziare le differenze, per cui gli importi mensili effettivi saranno maggiori di quelli indicati.

Inoltre, è utile precisare che il richiamo al solo sistema misto può indurre a pensare che il beneficio della proposta di legge sia esclusivamente a vantaggio del personale in tale sistema previdenziale, invece, è solo per sottolineare che saranno, eventualmente, quelli maggiormente coinvolti, ma il più alto
coefficiente di trasformazione sarà attributo anche al residuale personale nel sistema retributivo (+ 18 anni al 31/12/95) e non potrebbe essere diversamente in quanto percepirebbe meno del collega nel misto, come il seguente esempio dimostra:

ESEMPIO:
1° LGT. NATO IL 17/10/1962 ARRUOLATO 01/10/1982
CONGEDO ETA’ 18/10/2022 SISTEMA RETRIBUTIVO
1^ SIMULAZIONE A 60 ANNI
2^ SIMULAZIONE DISEGNO DI LEGGE

(*) doppio calcolo – attribuito importo inferiore

Infine, in pochi sanno che oggi è ancora aperta la delega per l’armonizzazione del sistema previdenziale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico alla legge “Fornero”, finalizzata ad adeguare i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, ma se passasse la proposta di legge costituirebbe una sorta abrogazione della delega, in quanto nelle premesse dell’iniziativa parlamentare è espressamente indicato che non è ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto.

TABELLE RIASSUNTIVE CONFRONTO TRA DUE COLLEGHI

A) CLASSE 65 ARRUOL.1983 IN PENSIONE A 60 ANNI SISTEMA MISTO
B) CLASSE 62 ARRUOL.1980 PENSIONE A 60 ANNI SISTEMA RETRIBUTIVO

 

Concludo con una domanda:

quante sono le probabilità che questo disegno di legge possa passare?
(E la proposta non è alternativa al moltiplicatore, come alcuni pensano e altri sostengono, altrimenti sarebbe penalizzante).

28 luglio 2021 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

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