14 giugno 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
La pensione di vecchiaia per la generalità dei lavoratori dipendenti
La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Con decorrenza dal 01/01/2012, l’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011 (c.d. legge Fornero) ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e donne che è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018 e che attualmente sono fissati a 67 anni di età.
Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili operata dalla Riforma Fornero la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile.
La pensione di vecchiaia per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso
L’articolo 24, comma 18, del decreto legge 201/2011 (c.d. legge Fornero) ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici individuati dal D. Lgs. n. 165/1997 emanato in attuazione della specifica delega prevista dalla legge n. 335/1995 (legge Dini).
Pertanto, contrariamente al comune convincimento, la legge Fornero non ha trovato ancora applicazione nel sistema previdenziale del comparto, lasciando inalterati i limiti di età già previsti e mantenendo la pensione di anzianità che oggi è conseguibile con un requisito contributivo più elevato, rispetto ai vecchi 40 anni, esclusivamente per effetto degli adeguamenti alle aspettative di vita e della finestra mobile che non sono stati introdotti dalla legge Fornero, bensì da un provvedimento del precedente governo col decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010.
Dunque, anche i limiti di età del comparto sono soggetti all’adeguamento degli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori previsti dal d. l. 78/2010. Tuttavia, il collocamento a riposo d’ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti precedenti alla Fornero, in quanto non è adeguata a tali incrementi nell’ipotesi in cui al compimento del limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione
In sintesi, non aumenta l’età anagrafica di vecchiaia per adeguamento agli incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima l’interessato ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità
Il personale del comparto gode di requisiti di pensionamento inferiori rispetto alla generalità degli altri lavoratori dipendenti, trovando ancora applicazione le norme previste dal D. Lgs. n. 165/97 secondo le quali il diritto a pensione (da non confondere col diritto al trattamento) si consegue all’età di 58 anni unitamente a 35 anni di anzianità contributiva oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 41 anni di contributi.
Quindi, il trattamento di vecchiaia si consegue ancora al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti e variabile in funzione della qualifica e del grado che oscilla tra i 60 e i 65 anni, se già maturati 35 anni di contributi (effettivi + maggiorazioni). Circostanza altamente probabile almeno per quando riguarda i militari ed i poliziotti.
Inoltre, bisogna considerare che con 58 anni di età e 35 anni di contributi si acquisisce il diritto a pensione, ma non al trattamento per cui continua ad applicarsi la finestra mobile di 12 mesi, pertanto è necessario un ulteriore anno di attività oltre i 35 affinché il limite di età rimanga immutato. Con la tabella a seguire si mostrano le varie ipotesi anche se, come detto in precedenza, è alquanto improbabile che si verifichi la condizione che a 60 anni di età non si abbiano 35 anni di contributi.
In sintesi, le notizie circolare in merito all’innalzamento dei limiti di età del comparto, per effetto delle aspettative di vita, con decorrenza dal 2025 sono infondate per quanto sopra descritto e perché, tra l’altro, il D.M. del 18/7/2023 del Mef non ha previsto incrementi dei requisiti per il biennio 2025/2026.
La tabella a seguire mostra i requisiti necessari per il diritto e il trattamento della pensione di anzianità dal 2025 e quelli stimati nel tempo.
Per finestra mobile si intende il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione e quello del trattamento, cioè dell’effettivo pagamento dell’assegno pensionistico. In buona sostanza, col meccanismo delle finestre mobili il pagamento della prestazione viene rimandato ad un momento successivo a quello nel quale sono stati maturati i requisiti per il conseguimento della pensione.
Infine, è opportuno evidenziare che durante tale periodo o parte dello stesso il lavoratore può scegliere anche di non continuare l’attività di servizio, ma per tale fase non sarà corrisposto nessun trattamento economico e di quiescenza.
Ovviamente, nel caso si preferisse non lavorare, in tutto o in parte, nel periodo della finestra mobile, sarà necessario avanzare istanza di collocamento in congedo con congruo anticipo. Si allega esempio degli effetti economici conseguenti ad un’eventuale tale scelta.