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PENSIONE DI FINE AUSILIARIA, LA CONFUSIONE NON FA BENE A NESSUNO.

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 La materia previdenziale è molto complessa, per cui è molto facile creare confusione, ma, contrariamente al comune convincimento, non solo quelli che non si intendono di questa materia a generarla, bensì coloro che questa materia non la conoscono ma non ne sono consapevoli.

Articolo a cura del 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

La prova di tale tesi è l’istanza che sta circolando per chiedere la valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria e la prescrizione degli effetti prodotti sul trattamento di fine ausiliaria.

Innanzitutto, è opportuno sottolineare che non ci potrà essere nessuna ottimizzazione, come previsto dalla circolare n° M_D GPREV REG2021 0063412 del 04/08/2021 del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza e della Leva, dei contributi per la determinazione del trattamento definitivo di pensione fin quando non saranno effettivamente versati all’Inps nella loro interezza del 33% (8,80% a carico dell’interessato e 24,20% a carico amministrazione difesa).

Pertanto, al momento, i decreti già emessi non potranno essere oggetto di ricalcolo e quelli di prossima emanazione tenere conto di tale rivalutazione, perlomeno fin quando non sarà individuata l’esatta decorrenza dalla quale operare le riliquidazioni e il processo dei versamenti all’Inps non sarà concluso.

In merito alla prescrizione, è bene precisare che in materia di contributi previdenziali obbligatori da dichiarazione il termine, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, è quinquennale.

In particolare, la prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici ,relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31/12/2022 ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del DL n. 162/2019 convertito in legge n. 8/2020, per cui si può presumere che per analogia i contributi trattenuti al personale in ausiliaria fino al 2015, anch’essi obbligatori per legge, non sarebbero prescritti se versati entro il 31/12/2022, sempre che la Direzione Generale della Previdenza disponga che il 2 gennaio 2012 (personalmente ritengo che non può che essere questa la decorrenza) è la data dalla quale operare il ricalcolo dei trattamenti definitivi.

Sempre in materia di contributi per i dipendenti pubblici è necessario fare presente che la prescrizione rappresenta un problema più per le amministrazioni che per gli amministrati/pensionati in ausiliaria, in quanto i contributi caduti in prescrizione non si perdono come precisato dall’Inps nel messaggio pubblicato sul proprio sito web il 13/08/2018.

Quindi, indipendentemente dalla prescrizione non c’è alcun rischio di perdere i contributi non ancora accreditati, infatti la data del 1 gennaio 2023 segna soltanto il cambiamento delle conseguenze per il mancato pagamento accertato dall’Istituto.

Dopo questa data l’amministrazione di appartenenza sarà obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, riferito a quei periodi contributivi per i quali è ormai intervenuta la prescrizione.

Inoltre, i lavoratori dipendenti pubblici e si presume per analogia i pensionati in ausiliaria che sono assoggettati alla trattenuta previdenziale obbligatoria che riscontrassero lacune o incongruenze sulla propria posizione assicurativa possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.

Pertanto, nell’eventualità che i contributi andassero prescritti, con la tale istanza sarà possibile regolarizzare la propria posizione contributiva.

Infine, in giurisprudenza sono molte le sentenze in merito alla prescrizione che hanno stabilito che l’inoltro del modello certificazione unica (ex modello c.u.d.) ha valore di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell’INPS, in quanto la dichiarazione in esso contenuta costituisce un riconoscimento del debito valido ai fini contributivi.

Nello specifico, per la quota parte dei contributi di ausiliaria a carico della Amministrazione l’esigibilità del credito non è certa, in quanto prima della circolare del 4/8/2021 di Previmil pare non vi fosse una evidenza sull’obbligo del versamento.

Inoltre, non è chiaro da quando le singole amministrazioni della Difesa hanno versato i contributi a carico del pensionato ovvero da quando hanno trasmesso all’Inps la denuncia mensile analitica. La circolare rivela che le denunce mensili sono state trasmesse con l’indicazione dell’imponibile contributivo corrispondente ai contributi nella misura del 33% ed è quanto emerso dalla consultazione di una posizione assicurativa, dove gli imponibili previdenziali (dal 2018 in poi – data di collocamento in ausiliaria 31/12/2017) sono gli stessi indicati sulla certificazione unica (ex c.u.d.) che riporta anche il totale dei contributi dovuti che sono indicati e commisurati al 33% dell’imponibile previdenziale, ma il versamento effettuato per la solo quota a carico del pensionato.

Questa difformità è emersa al controllo dell’Inps che ha, pertanto, costituito in mora l’Amministrazione per le somme derivanti dalla differenza di quanto dichiarato nelle denunce mensile e quanto effettivamente versato. Con l’occasione ritengo opportuno ribadire, ed in particolar modo per coloro che oggi danno tutto per scontato, che, al momento con circolare n° M_D GPREV REG2021 0063412 del 04/08/2021, la Direzione Generale della Previdenza e della Leva si è espressa sulla valorizzazione dei contributi versati in ausiliaria e sulla necessità di provvedere al versamento dei contributi per tutto il 2021, senza indicare la data dalla quale operare le riliquidazioni del trattamento di fine ausiliaria.

Probabilmente, l’indicazione della data di decorrenza, le modalità di calcolo e il personale beneficiario saranno definite con una prossima circolare una volta conclusa l’interlocuzione con l’istituto di previdenza, pertanto quanto segue è mera analisi personale:

a) domanda: se il personale ex retributivo (con anzianità di servizio alla data del 31/12/95 maggiore di anni 18) che alla data del 31/12/2011, prima del passaggio al sistema contributivo per tutti introdotto dalla legge Fornero dal 1/1/2012, avesse già maturato la massima anzianità potrà essere beneficiario della valorizzazione dei contributi versati in costanza di ausiliaria.

La mia tesi è la seguente: in questo caso il calcolo per la determinazione del trattamento di quiescenza è con un sistema sostanzialmente misto, cioè col retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011 e col contributivo per l’anzianità maturata dal 1/1/2012 fino alla data del congedo.

Pertanto, è necessario effettuare un doppio calcolo previsto dall’art. 1, comma 707, della legge 190/2014, seguendo le specifiche istruzioni impartite dall’Inps con circolare n. 74/2015.

Quella del doppio calcolo è un’operazione un po’ complessa che passa attraverso i seguenti passaggi:

 un primo calcolo per determinare l’importo del trattamento quantificato con le nuove regole (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012) con una pensione costituita da 3 quote: quota “A”, quota “B” e quota “C”;

 un secondo calcolo per determinare l’importo “virtuale” dell’assegno che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011, ma con una modifica sostanziale rispetto alle vecchie regole.

Infatti, secondo le indicazioni della circolare dell’Inps .74/2015, l’importo di questo trattamento virtuale può essere maggiore di quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione tout court del vecchio sistema retributivo, valutando anche gli anni eccedenti i 40 e superando il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, così da garantire, di fatto, che l’importo possa andare anche oltre il vecchio limite dell’80%.

Questo trattamento è composto da 2 quote: quota “A” e quota “B”. L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento che, di massima, per il personale militare è identificato nel nuovo sistema di calcolo previsto dal 2012 con le 3 quote.

Se il trattamento inferiore tra i due calcoli sarà quello in vigore dal 2012 e, pertanto, costituito anche dalla quota “C”, determinata tramite la trasformazione del montante contributivo accumulato, dal 2012 alla data di congedo, con un coefficiente corrispondente all’età del pensionato al congedo, la valorizzazione dei contributi versati in costanza di ausiliaria si presume sia possibile e consiste, semplicemente, nel cumulare i contributi versati in ausiliaria al montante accumulato alla data del congedo che sarà trasformato in quota di pensione (nuova quota “C”) col coefficiente corrispondente all’età del pensionato alla fine dell’ausiliaria;

b) domanda: se allo stesso personale di cui sopra, il risultato del doppio calcolo comportasse la messa in pagamento di un trattamento minore corrispondente, invece, a quello previsto col sistema interamente retributivo per l’intera anzianità anche oltre l’80% e quindi di una pensione con la sola quota “A” e “B” e senza la quota “C”, la valorizzazione dei contributi versati in costanza di ausiliaria si presume sia comunque possibile, ma è necessario un secondo doppio calcolo aggiungendo al primo doppio calcolo il periodo trascorso in ausiliaria come segue:

 al precedente calcolo col nuovo sistema vigente dal 2012 si sommano i contributi versati in ausiliaria al montante accumulato al congedo e si determinerà una nuova quota “C” di fine ausiliaria;

 al precedente calcolo virtuale col criterio interamente retributivo sulla base di tutta l’anzianità maturata al congedo, si aggiunge il periodo trascorso in ausiliaria in quanto computato, ai sensi del comma 1, dell’art. 1871, del D. Lgs. n. 66/2010, per intero come servizio effettivo e sarà determinato il trattamento di fine ausiliaria. L’importo minore tra il confronto dei due sistemi sarà quello messo in pagamento.

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