Pensione, cosa comporta la cessazione del militare dal servizio senza aver maturato il diritto o il trattamento alla pensione.

A cura del 1° Lgt. in pensione PISTILLO Antonio

Nel biennio 2021/2022 si acquisisce il diritto alla pensione alla maturazione di anni 41 di contributi e il diritto al trattamento dopo 15 mesi di finestra (anni 42 mesi 03).

Cosa succede se la cessazione avviene alla data dell’acquisizione del diritto ovvero in data antecedente.

Nel caso di cessazione alla data del diritto.

Ipotizziamo che il conseguimento del diritto avvenga il 01/10/2021 mentre quello della maturazione del trattamento il 01/01/2023:

 il militare non percepirà, per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2022, nessun trattamento di servizio e di pensione e il trattamento di quiescenza sarà corrisposto dal 01/01/2023.

La Cassa Sottufficiali verrà liquidata dopo 120 gg. dalla data del trattamento, quindi dal 01/05/2023. La 1^ tranche del Tfs dopo 27 mesi dalla data di cessazione, cioè entro il 01/01/2024 e la seconda tranche dopo un anno dalla prima.

In sostanza, cessando dal servizio alla data di maturazione del diritto, la perdita economica consiste in 15 mesi senza alcun trattamento.

Caso di cessazione prima della maturazione del diritto.

In questo caso le cose si complicano e la scelta diventa decisamente penalizzante. L’aspetto più sfavorevole consiste nella Ricongiunzione (a titolo oneroso) di tutto il servizio militare prestato se la nuova attività lavorativa è in Regime Generale dell’Inps, dove trasferire i contributi versati nella Gestione Dipendenti Pubblici, in virtù della abrogazione delle norme sulla costituzione, a titolo gratuito, della posizione assicurativa nel FPLD prevista dall’articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010 (c.d. decreto Tremonti).

In alternativa alla ricongiunzione, è possibile esercitare l’opzione del Cumulo (senza onere) di cui all’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016 che ha rivisto in senso estensivo, a partire dal 1 gennaio 2017, il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012 e la richiesta va presentata al fondo previdenziale dove si è versato l’ultimo periodo di contribuzione.

La pensione in cumulo viene corrisposta con un unico assegno erogato dall’Inps e l’importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate:

ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni.

Una cosa che occorre chiarire è che se dal punto di vista dei requisiti pensionabili, essendo le regole tra i vari fondi differenti, per centrare la pensione vanno usati i requisiti contributivi più elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni coinvolte.

Pertanto, la pensione anticipata si maturerà con i requisiti previsti dal regime generale dei dipendenti e non quelli per la pensione di anzianità dei militari, ovvero 42 anni e 10 mesi di contributi (per gli uomini) fino al tutto il 2026 in quanto per i lavoratori dipendenti l’aumento per adeguamento all’aspettativa di vita è stato bloccato fino al 2026, a cui bisogna aggiungere 3 mesi di finestra.

Dal 2027 riprenderà l’aumento per l’ adeguamento all’aspettativa di vita. Di massima, una pensione col cumulo, che è la somma di più pensione calcolate ognuna per gli anni di contribuzione nella relativa gestione, sarà di importo inferiore alla pensione in un’unica gestione nel caso di ricongiungimento del servizio militare, ma evita l’onere del costo della ricongiunzione.

Un’altra soluzione per evitare la ricongiunzione è l’esercizio della Totalizzazione (senza onere) che permette di raccogliere i contributi in diverse gestioni in una gestione unica e il trattamento di quiescenza sarà la somma delle pensioni maturate nelle singole gestioni, ma a differenza del cumulo il requisito si perfeziona, oggi, con 41 anni di contributi ed è prevista una finestra mobile di 21 mesi.

Inoltre, si differenzia da cumulo poiché il calcolo viene effettuato interamente col sistema contributivo anche per i contributi versati nei periodi di regime retributivo, pertanto, di massima, ancora meno conveniente del cumulo.

Anche in questo caso i requisiti sono congelati in questi termini fino al 2026 e dal 2027 saranno adeguati all’aspettativa di vita. La scelta di uno di questi istituti che permette di raggiungere il diritto al trattamento di quiescenza anticipato prima di quello di vecchiaia, deve essere oggetto di una valutazione ponderata che passa, nel caso della ricongiunzione, attraverso l’analisi del costo e del beneficio del maggior importo di pensione da valutare nel tempo, mentre per quanto riguarda il cumulo e la totalizzazione dovrà essere stimata la perdita di pensione rispetto alla ricongiunzione anch’essa da valutare nel tempo.

L’altro aspetto sfavorevole è il mancato riconoscimento delle maggiorazioni di servizio maturate durante l’attività da militare, pertanto, niente maggiorazioni di servizio per attività di volo/operativa ecc. ecc.

Quanto sopra è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 39 del 01/03/2018 con la quale i giudici hanno bocciato la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Sezione Regionale della Corte di Conti della Lombardia dell’articolo 124 del DPR 1092/1973.

La sentenza ha stabilito il mancato riconoscimento delle maggiorazioni di servizio nel trasferimento dei contributi, dalla gestione dipendenti pubblici alla quella in regime generale, mediante la costituzione della posizione assicurativa vigente fino al 30/07/2010, quindi tutti coloro cessati a questa data non avranno riconosciuti le maggiorazioni di servizio, ma solo i contributi relativi al servizio effettivo svolto.

Con l’abrogazione, dal 31/07/2010, della costituzione della posizione assicurativa, il passaggio dei contributi non è più gratuito, ma oneroso in quanto oggetto di domanda di ricongiunzione ai sensi della n. 29/79 e, pertanto, non è chiaro se è possibile ricongiungere solo gli anni di effettivo servizio o anche gli anni di maggiorazione in quanto ad istanza di parte e previo pagamento di un onere.

Questo è un aspetto che in un caso comporta un maggiore onere e nell’altro un allungamento dell’attività lavorativa corrispondente agli anni di maggiorazione maturati (fino ad un massimo di anni 5) e pertanto andrebbe chiarito.

Presumo, tuttavia, che prevalga il mancato riconoscimento, anche in caso di istanza di ricongiunzione, in analogia ai periodi di c.d. “maggiorazione contributiva” dei lavoratori non militari, cioè le anzianità convenzionali, esempio non vedenti, esposizione all’amianto, lavori insalubri ecc. ecc., che vanno esclusi dalla ricongiunzione e attribuibili solo al momento della liquidazione della pensione che è, in sintesi, il principio statuito dalla Corte Costituzionale con la sopracitata sentenza.

Se, invece, dopo la cessazione dal servizio militare non viene svolta alcuna attività lavorativa, è possibile chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari e, anche in questo caso, i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata saranno quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, attualmente di 42 anni e 10 mesi più una finestra di 3 mesi e cristallizzati in questi numeri fino al 2026.

Per chi non si avvale della ricongiunzione, del cumulo, della totalizzazione o della contribuzione volontaria, vedrà riconosciuto il trattamento di quiescenza solo al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia della generalità dei lavoratori dipendenti che, per il biennio 2021/2022, è di anni 67 e calcolato in base ai contributi versarti, ma solo se superiori a 20 anni per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa prima del 01/01/1996.

Chiaramente, la cessazione prima del diritto alla pensione ha riflessi anche sul trattamento di fine servizio e della liquidazione dell’indennità supplementare della cassa Sottufficiali/Ufficiali ed a tal fine, per semplificare, ho predisposto la seguente tabella che racchiude anche quanto sopra enunciato:

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