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PENSIONE, 6 SCATTI ANCHE PER I VIGILI DEL FUOCO

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 23 aprile 2024 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Col comma 98, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2022, come predetto con un articolo pubblicato il 10 gennaio 2022, al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco sono stati riconosciuti sei aumenti periodici di stipendio (c.d. 6 scatti). In sintesi, sono attribuiti, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita, aumenti pari ciascuno al 2,50% in numero di:

 1 scatto a decorrere dal 1 gennaio 2022;
 2 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2023;
 3 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2024;
 5 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2027;
 6 scatti a decorrere dal 1 gennaio 2028.

Il beneficio dei 6 scatti, di cui all’art. 4 del D. Lgs n. 165/97, comporta una maggiorazione della base pensionabile riconosciuto inizialmente al solo personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed esteso al corpo dei vigili del fuoco con la legge di bilancio 2022 in maniera graduale,

Con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’Inps ha dato, finalmente, applicazione alla norma di estensione a favore di tutto il personale cessato dal 1 gennaio 2022, disciplinando, inoltre, le modalità per la relativa trattenuta previdenziale ed assistenziale in busta paga.

Quantificazione dello scatto

L’aumento pensionabile è calcolato come segue:

 per il personale non dirigente l’aumento del 2,5% è determinato sulla somma del parametro (comprensivo dell’indennità integrativa speciale), della retribuzione individuale di anzianità, dei benefici per infermità e dell’indennità di vacanza contrattuale;

 per il personale dirigente, invece, sull’ultimo stipendio comprensivo degli eventuali classi biennali e dei benefici di infermità, con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

Ritenuta Contributiva

Tale aumento è soggetto a contribuzione previdenziale ed assistenziale in parte a carico del dipendente; infatti con la busta paga di aprile è stata applicata tale ritenuta e trattenuto, in unica soluzione, quanto dovuto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2024. La trattenuta nella misura mensile di aprile sarà la stessa fino al 31/12/2026 ed aumenterà dal 2027, per entrare a regime nel 2028 (come tabella a seguire: esempio capo reparto con 37 anni di servizio) quando al personale in congedo saranno attribuiti i 6 scatti.

Inoltre, nei confronti di coloro che cessano dal servizio per dimissioni la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione per gli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, mentre sono riconosciuti senza ulteriore onere in tutti i casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa diversa dalle dimissioni.

Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributive

Per l’anzianità maturata dal 01/01/1996 ovvero dal 01/01/2012 per il personale in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 il beneficio dei 6 scatti si concretizza in un incremento figurativo, pari al 15%, delle voci valutabili su cui opera l’ordinaria contribuzione del 33% (8,80% a carico del lavoratore) e, pertanto, un maggiore montante contributivo che costituisce il trattamento pensionistico complessivo per coloro che sono nel sistema totalmente contributivo, mentre rappresenta solo una quota parte (c.d. quota C) per chi è, invece, nel sistema misto o retributivo pro quota dal 01/01/2012, il cui trattamento complessivo è costituito da tre quote. Relativamente a questi ultimi, per le anzianità di servizio maturate al 31/12/95 ed al 31/12/2011, i 6 scatti sono determinati seconde le regole del sistema retributivo, cioè in base alle aliquote di rendimento previste dall’art. 54 del DPR n. 1092/73, in funzione dell’anzianità al 31/12/95 per i misti e al 31/12/2011 per i retributivi pro quota.

Personale in congedo

L’Inps provvederà, si presume d’ufficio, alle riliquidazioni dei trattamenti pensionistici decorrenti dal 02/01/2022, 02/01/2023 e 02/01/2024, riconoscendo rispettivamente un aumento del 2,5%, del 5% e del 7,5% della base pensionabile per la determinazione delle quote retributive (quota A e B) e come incremento figurativo relativamente alla quota C, con contestuale recupero dei contributi previdenziali.

Relativamente al Tfs, l’Inps si è riservata di dare disposizioni con successivo messaggio, tuttavia la norma dispone che in caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità/decesso i sei scatti rilevano anche ai fini della determinazione della misura della buonuscita.

Con le tabelle a seguire, si mostrano nel primo esempio le differenze dei trattamenti di quiescenza senza e con gli scatti e nel secondo gli aumenti conseguenti alle riliquidazioni.

Esempio: Capo Reparto assunto il 15/02/87, in pensione per limite di età il 15/02/2026 col sistema misto

Esempio: Capo Reparto in pensione per limite di età col sistema retributivo

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