La Corte di Cassazione è intervenuta su una vicenda riguardante i rapporti gerarchici all’interno di un reparto militare, confermando la rilevanza penale della condotta di un superiore che, durante un’adunata di servizio e alla presenza di altri militari, aveva rivolto un’espressione offensiva a un sottoposto, accompagnandola con un gesto fisico alla spalla.
La Suprema Corte ha tuttavia parzialmente accolto il ricorso, stabilendo che il gesto e la frase costituivano un’unica condotta e non due distinti episodi da punire separatamente. La pena complessiva è stata così ridotta a cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare.
L’episodio durante l’adunata
Secondo la ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito, il militare, che rivestiva una posizione gerarchicamente superiore rispetto alla persona offesa, avrebbe prima toccato la spalla del sottoposto e, immediatamente dopo, gli avrebbe rivolto una frase offensiva.
La frase contestata e ritenuta provata dai giudici è stata: «Stai zitto, caporale di merda».
La Cassazione evidenzia che il contenuto dell’espressione non è stato ricavato esclusivamente dalla versione della persona offesa. La stessa frase è stata infatti riferita anche dai testimoni oculari. Un testimone ha riportato l’espressione nella medesima forma, mentre un altro militare, pur non avendo visto il gesto perché si trovava di spalle, ha dichiarato di aver udito la frase.
La difesa aveva sostenuto una diversa ricostruzione, contestando sia il contenuto attribuito alla frase sia il suo significato offensivo.
La versione della difesa
Nel ricorso, la difesa aveva sottolineato che l’espressione era stata pronunciata in un contesto specifico e a seguito di una condotta ritenuta provocatoria e indisciplinata del sottoposto.
Secondo questa prospettazione, si sarebbe trattato di una sola frase, caratterizzata dall’uso di un’espressione volgare ma, secondo la difesa, non necessariamente diretta a ledere l’onore o il decoro della persona offesa. Veniva inoltre evidenziato che al momento dei fatti era presente il comandante di plotone, il quale non aveva adottato iniziative nei confronti dell’imputato.
La difesa aveva quindi utilizzato il comportamento del sottoposto per contestualizzare la reazione del superiore e sostenere l’assenza di una concreta offensività della frase. La stessa impostazione era stata richiamata anche con riferimento alla richiesta di riconoscimento dell’attenuante della provocazione e alla particolare tenuità del fatto.
La Cassazione: il contesto gerarchico è determinante
La Suprema Corte non ha però ritenuto sufficiente tale ricostruzione per escludere la rilevanza penale della condotta. La Cassazione ricorda infatti che, nel reato di ingiuria nei confronti di un militare di grado inferiore, la posizione gerarchica dell’autore assume un rilievo specifico.
Anche espressioni volgari che nel linguaggio comune possono essere utilizzate senza una particolare intenzione dispregiativa possono assumere una diversa valenza quando vengono rivolte da un superiore a un sottoposto, in violazione delle regole della disciplina militare e dei principi che devono governare i rapporti gerarchici. Nel caso concreto, inoltre, la frase non è stata pronunciata isolatamente, ma è stata accompagnata dal contatto fisico alla spalla ed è stata pronunciata durante un’adunata di servizio, alla presenza di altri militari.
Gesto e frase: un’unica condotta
È proprio su questo punto che la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. La Corte ha osservato che il tocco alla spalla e la frase offensiva si erano verificati nello stesso contesto temporale e spaziale, senza soluzione di continuità e con la medesima finalità.
Per questo motivo, diversamente da quanto stabilito dalla Corte militare d’appello, le due condotte dovevano essere considerate un unico comportamento sia dal punto di vista naturalistico sia sotto quello giuridico. Non poteva quindi essere applicata la continuazione con un autonomo aumento di pena per il gesto fisico.
La provocazione del sottoposto non giustifica automaticamente la condotta
Un ulteriore profilo riguarda proprio il comportamento della persona offesa. La difesa aveva descritto il sottoposto come autore di una condotta provocatoria, indisciplinata e intemperante, sostenendo che tale comportamento dovesse essere considerato nel valutare la reazione del superiore.
La Cassazione, tuttavia, precisa che la circostanza della provocazione non era stata ritualmente dedotta nei precedenti termini richiesti e che, comunque, la deduzione difensiva risultava generica, non indicando in maniera specifica le ragioni di fatto e di diritto necessarie per ottenere il riconoscimento dell’attenuante. Pertanto, la condotta attribuita al sottoposto non è stata ritenuta elemento sufficiente, nel giudizio di legittimità, per modificare la qualificazione della condotta del superiore.
Nessuna necessità di dimostrare la volontà di umiliare
La Cassazione affronta anche l’elemento psicologico del reato. Per integrare la fattispecie non è necessario dimostrare uno specifico intento di umiliare il sottoposto. È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di pronunciare parole o compiere gesti oggettivamente lesivi dell’onore, della dignità o del prestigio del militare di grado inferiore. Nel caso esaminato, secondo la Corte, la condotta aveva assunto tale carattere offensivo proprio in ragione della posizione gerarchica delle parti e delle modalità con cui era stata posta in essere.
L’adunata e la presenza degli altri militari
Un elemento considerato particolarmente significativo dai giudici è stato il contesto nel quale si è verificato l’episodio. La condotta si era svolta durante un’adunata predisposta per ragioni di servizio, davanti a più militari, compresi soggetti di pari grado o superiori rispetto alla persona offesa.
La Corte d’appello aveva inoltre evidenziato che l’episodio aveva avuto ripercussioni sull’attività di servizio in corso, tanto che l’adunata era stata sciolta e al militare era stato richiesto di presentare immediate scuse alla persona offesa. Questi elementi hanno contribuito a escludere anche la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione finale
La Cassazione ha quindi accolto il ricorso soltanto nella parte relativa alla duplicazione sanzionatoria derivante dalla considerazione separata del gesto e della frase. Il capo relativo al gesto fisico è stato assorbito nella condotta ingiuriosa complessiva ed è stato eliminato l’aumento di pena di 20 giorni. La condanna è stata pertanto rideterminata in cinque mesi e dieci giorni di reclusione militare.
Per il resto, il ricorso è stato respinto, con conferma delle ulteriori statuizioni e condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, quantificate in 3.600 euro oltre agli accessori di legge.
Il principio che emerge
La pronuncia ribadisce un principio particolarmente rilevante nell’ambito della disciplina militare: la posizione gerarchica non attribuisce al superiore una libertà di comportamento nei confronti del sottoposto, ma impone il rispetto della dignità personale e delle regole che governano il rapporto gerarchico.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha quindi distinto due aspetti: da un lato, ha riconosciuto che il comportamento del superiore costituiva un’unica condotta e ha conseguentemente ridotto la pena; dall’altro, ha confermato la rilevanza penale dell’espressione offensiva pronunciata nel particolare contesto gerarchico e di servizio.