La Direzione Generale per il Personale Militare -in seguito DGPM- è delegata dal Ministro della Difesa alla trattazione delle autorizzazioni, su istanza dell’interessato, all’uso permanente di decorazioni non nazionali.
La presente direttiva, pertanto, ha lo scopo di fornire i criteri volti a sovrintendere alle autorizzazioni di cui in oggetto e, altresì, a creare uno strumento di immediato impiego, nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione, chiarezza ed efficienza nei procedimenti amministrativi attinenti, ottimizzandone anche i tempi di conclusione.
Al fine di delineare il perimetro normativo di riferimento, vengono di seguito trattati i requisiti necessari all’inquadramento dei procedimenti autorizzativi: – requisito soggettivo: i soggetti giuridici esteri aventi titolo al conferimento delle onorificenze al personale militare italiano, impiegato in teatri operativi non nazionali o che si renda meritevole di riconoscimenti per particolari servizi degni di lode;– requisito oggettivo: i requisiti costitutivi l’onorificenza.
a. Requisito soggettivo:
Tutte le decorazioni, nazionali e non, devono essere sancite e autorizzate da norme primarie, siano esse nazionali o non nazionali.
I segni contraddistintivi, essenza e immagine stessa delle Forze Armate, vengono indossati sull’uniforme, per atti di valore o di merito e rappresentano motivo di orgoglio per chi le indossa nonché di lustro per la Forza Armata di appartenenza. Per le motivazioni esposte le decorazioni devono essere ufficialmente istituite con espresso provvedimento normativo dello Stato che le attribuisce, rilasciate da Capi di Stato, Ministri e Capi di Stato Maggiore di FF.AA. o autorità da essi designate e non, pertanto, da singoli Enti, Società, Reparti, Organismi o Associazioni anche se da esso dipendenti o ufficialmente riconosciuti.
b. Requisito oggettivo:
Le decorazioni vengono conferite, quindi, per meriti tali da dimostrare l’indubbio valore premiale o la stretta correlazione con effettive benemerenze acquisite nell’effettivo svolgimento di specifici compiti.
Per tale motivo, la concessione, a seguito di partecipazione a operazioni, missioni o attività pianificate, può essere autorizzata solo nel caso in cui la decorazione sia accompagnata da appropriata documentazione dell’autorità estera concedente, attestante il merito o il lodevole comportamento nell’espletamento dello specifico compito di cui in precedenza.
L’autorizzazione non è concessa, pertanto, per eventuali benemerenze riconducibili a donazioni, contribuzioni, sottoscrizioni, atti di liberalità, aiuti in forma di prestazioni o di beni, etc..
Il palese, concreto, nesso causale tra attività di impiego e comportamenti lodevoli costituisce, quindi, “conditio” ai fini della successiva autorizzazione.
Riconoscimenti o benemerenze, di qualsiasi natura e a qualunque titolo concessi da associazioni, sodalizi, organizzazioni o altri soggetti privati, anche se riconosciuti dal proprio Stato estero, non sono autorizzabili.
2. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
a. Generalità. Il personale militare insignito di decorazioni e onorificenze non nazionali può essere autorizzato a fregiarsene, a mente della pubblicazione SMD-G-010 “Regolamento per la disciplina delle uniformi” ed. 2019.
Tale autorizzazione non deve essere richiesta per:
– decorazioni conferite da C.R.I., ONU, NATO e UE che possono essere direttamente trascritte a matricola, a richiesta dell’interessato, secondo le norme vigenti in materia matricolare;
– distintivi di merito o di specializzazione non nazionali (Capitolo X della pubbl. SMDG010 ed. 2019), per i quali si applicano le disposizioni regolamentari di Forza Armata.
Qualora il militare sia insignito di più decorazioni della stessa categoria, in più ranghi, indosserà solo quella di rango superiore.
In presenza di più medaglie dello stesso tipo e rango, l’avente diritto ne indosserà una soltanto, con le eventuali fascette delle varie missioni/attività, nastro e insegna.
b. Uso delle insegne e dei nastrini A mente della SMD-G-010 “Regolamento per la disciplina delle uniformi”, le decorazioni non nazionali per le quali sia stata concessa l’autorizzazione a fregiarsene e che sono state trascritte a matricola, sono di uso obbligatorio.
Solo per circostanze di carattere eccezionale, o ragioni di opportunità e convenienza internazionale, può essere temporaneamente consentito di fregiarsi di decorazioni non ancora autorizzate all’uso da parte del comandante di corpo. Le decorazioni estere autorizzate possono essere utilizzate anche sull’abito civile.
3. MODALITÀ ESECUTIVE
In allegato 2 si riporta il modello di richiesta di autorizzazione a fregiarsi di decorazione non nazionale. Ogni istanza dovrà riguardare una singola decorazione e dovrà essere corredata di:
– originale digitale del diploma di concessione generato ai sensi della normativa del CAD;
– traduzione certificata da personale qualificato del diploma di concessione nel caso di decorazione non inserita nell’elenco delle decorazioni autorizzate (All. 4); – originale digitale e traduzione, ai sensi della normativa del CAD, di documentazione accessoria rilasciata dall’ente concedente; – immagine a colori recto/verso dell’insegna e del relativo nastro generata sempre ai sensi della normativa del CAD;
– dettagliata descrizione degli elementi di valore o di merito per i quali è stata concessa la decorazione.
b. Istanza e istruttoria
L’istanza per ottenere l’autorizzazione va presentata al comando di appartenenza, ovvero al Centro/Ufficio Documentale di appartenenza o Capitaneria di Porto di ascrizione per il personale in congedo, che la inoltra alla Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it corredata del parere valutativo circa la sussistenza dei requisiti, utilizzando i modelli annessi alla presente circolare.
Detta istanza assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, al fine di attestare i periodi certi di impiego, nonché i dati identificativi l’ordine autorizzativo all’espletamento delle attività di cui alla decorazione.
Il comandante di corpo da cui dipende l’insignito provvede a effettuare la verifica del requisito oggettivo (decorazione ottenuta per effettivo e comprovato merito su valutazione della dichiarazione dell’istante o da appropriata documentazione da cui si evinca, in maniera indubbia e dettagliata, che la concessione è avvenuta per specifiche attività meritorie svolte dal richiedente), e appone il parere gerarchico, favorevole o contrario con espressione delle motivazioni di parere, su modello in allegato 3 e inoltra il tutto alla Direzione Generale per il Personale Militare.
Le richieste di autorizzazione a fregiarsi devono essere trasmesse per il tramite gerarchico. Le istanze pervenute con modalità alternative o comunque incomplete verranno respinte.
La Direzione Generale, espletate le dovute valutazioni, emanerà provvedimento di concessione o diniego motivato di autorizzazione a fregiarsi della decorazione dandone partecipazione all’interessato esclusivamente tramite il comando di appartenenza.
Registrazione delle autorizzazioni negli atti matricolari.
La trascrizione a matricola dell’autorizzazione a fregiarsi di decorazioni non nazionali viene effettuata sulla base delle norme e dei regolamenti vigenti in materia matricolare.
4. DISPOSIZIONI FINALI La circolare, pari oggetto, f.n. M_ D GMIL 0414764 datata 16 luglio 2015, è abrogata.Per scaricare la Circolare Integrale, clicca QUI