"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>

Nuova circolare Inps su cessione del quinto. Possibile traslare il residuo sulla pensione

"data-block-on-consent="_till_accepted">

Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Piano di migrazione progressiva dei piani di ammortamento delle gestioni pubblica e privata in procedura “Quote Quinto”

1. Traslazione su pensione delle cessioni da stipendio. Nuovi profili di interpretazione applicativa

L’articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l’istituto della traslazione su pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione – o su altro assegno continuativo equivalente – che venga liquidata al cedente in conseguenza della cessazione stessa.

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica introdotta dall’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si risolva prima dell’estinzione del finanziamento tramite cessione (del quinto dello stipendio/salario), si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell’importo retributivo ceduto.

Premesso il quadro normativo, si rappresenta che il predetto automatismo traslativo, privo di efficacia novativa, implica il trasferimento del vincolo contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del quinto della pensione disciplinata dal citato D.P.R. n. 180/1950.

Sono da considerare, pertanto, superati alcuni dei criteri di gestione amministrativa tempo per tempo adottati con riferimento al processo di traslazione su pensione della cessione stipendiale di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. A tale riguardo si fa riferimento, in particolare, all’esclusione dell’applicabilità dell’articolo 39 del medesimo D.P.R. in tema di rinnovo del finanziamento, che ha finora comportato l’inibizione del rilascio della quota cedibile in presenza di una trattenuta sulla pensione in godimento a titolo di cessione del quinto proveniente da stipendio, impedendo così al pensionato il rinnovo del contratto di finanziamento già stipulato in costanza di attività lavorativa.

Conseguentemente, in coerenza con la nuova linea interpretativa, non sussistono ostacoli all’assimilazione, sul piano delle procedure informatiche, della gestione dell’ammortamento del piano originato dalla traslazione della cessione stipendiale sulla pensione, ancorché per la parte residuale, a quello della cessione del quinto della pensione.

In forza di tale assimilazione si afferma, pertanto, l’applicabilità del menzionato articolo 39 del D.P.R. n. 180/1950, che prevede il rinnovo di cessione, nel rispetto del limite invalicabile dettato dal secondo comma del citato articolo 43, secondo il quale “La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”.

Da tale impostazione deriva altresì la debenza a carico degli intermediari finanziari degli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato nell’ipotesi di trattenuta su pensione del residuo debito da cessione del quinto stipendiale.

Per quanto concerne, invece, la fase strettamente correlata alla genesi dell’efficacia traslativa nulla è innovato sotto il profilo interpretativo.

Si richiama, inoltre, il rispetto dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del finanziamento contemplati dall’articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma prevede: “L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Come anticipato nel messaggio n. 4357 del 1° dicembre 2022, la descritta interpretazione dei profili applicativi della traslazione stipendiale è stata recepita dal nuovo schema di convenzione – di durata triennale dal 2023 al 2025 – per la concessione di finanziamenti da estinguersi con cessione del quinto della pensione e dal nuovo regolamento recante “Disposizioni per la cessione del quinto”, adottati con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022, laddove è stato previsto, rispettivamente, agli articoli 2, comma 2, e 1, comma 2, che la disciplina della convenzione e del regolamento è applicabile, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti e all’integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure. L’operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato o all’intermediario finanziario, da parte dell’Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure.

Corrispondentemente per l’anno 2023 sono stati quantificati gli oneri di gestione a ristoro del servizio prestato in ragione del vincolo contrattuale che si instaura con l’Istituto e delle relative clausole contemplate e accettate in sede di accreditamento o di convenzionamento dagli intermediari finanziari (per le annualità 2024 e 2025 tali oneri saranno rideterminati sulla base delle risultanze della contabilità analitica).

2. Evoluzione degli applicativi a regime

L’integrale attuazione delle novità descritte al precedente paragrafo 1 è demandata al progetto di reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”, attualmente dedicata alla gestione dei recuperi su pensioni esclusivamente correlati ai finanziamenti stipulati dal cedente nello status di pensionato; ciò al fine di ricondurre al processo di gestione dei piani di ammortamento riferiti a tale cessione, anche quelli relativi alla traslazione su pensione delle cessioni stipendiali.

L’obiettivo del citato progetto è, quindi, quello di estendere ai piani di ammortamento delle traslazioni di cessioni stipendiali tutte le funzionalità della procedura “Quote Quinto” quali, a titolo esemplificativo, rilascio quota cedibile, rinnovo piano, variazione soggetto beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione piano per estinzione anticipata parziale, accodamento rate (disponibile esclusivamente per la Gestione privata), ecc.

Parallelamente all’avvio dell’attività progettuale, è stato attivato un piano di migrazione progressiva nella procedura “Quote Quinto” sia dei piani di ammortamento in corso e sia di quelli di futura acquisizione.

Il predetto piano è finalizzato a dare immediata attuazione alle novità interpretative sopra illustrate in attesa del totale completamento dell’attività progettuale e si articola nelle operazioni di seguito riportate e dettagliatamente descritte nei successivi paragrafi:

  • migrazione in procedura “Quote Quinto”, già effettuata a livello centrale, dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica presenti nei sistemi GPP/SIN al 12 dicembre 2022;
  • migrazione in procedura “Quote Quinto”, già effettuata a livello centrale, dei piani di cessione da stipendio della gestione privata presenti in procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata» al 3 gennaio 2023;
  • acquisizione, da parte delle Strutture territoriali INPS, con le attuali modalità, dei nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata notificati successivamente alle attività di migrazione di cui ai punti precedenti;
  • migrazione, in procedura “Quote Quinto”, da effettuarsi a livello centrale con cadenza periodica, dei nuovi piani acquisiti di cui al precedente punto fino all’avvenuta reingegnerizzazione di “Quote Quinto”.

2.1 Piano di migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione pubblica presenti nei sistemi GPP/SIN al 12 dicembre 2022

La migrazione in “Quote Quinto”, effettuata a livello centrale, ha interessato circa 36.000 posizioni rispetto alla totalità dei piani di cessione da stipendio (circa 38.000) presenti nei sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN.

Le residuali posizioni (circa 2.000), che sono state oggetto di scarto, verranno migrate in “Quote Quinto” solo a seguito di puntuali verifiche a cura degli intermediari finanziari creditori, cui verranno trasmessi per tali finalità appositi elenchi contenenti le posizioni di rispettiva attribuzione. In attesa di tali adempimenti, i piani di cessione continueranno a essere gestiti dalle Strutture territoriali INPS sui sistemi GPP/SIN con le consuete modalità.

Ai piani migrati in “Quote Quinto” si applicano le stesse modalità previste dalla procedura per i piani di cessione del quinto della pensione della Gestione pubblica (pertanto, non potrà essere attivata la funzione “accodamento” in quanto non disponibile per i piani di tale gestione).

Al fine di favorire una ottimale gestione operativa dei piani migrati si forniscono le seguenti informazioni/istruzioni:

  • i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso INCS anteposto al “Numero riferimento pratica”;
  • per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO”;
  • i piani oggetto di migrazione sono stati chiusi nei sistemi GPP/SIN e non devono per nessun motivo essere riaperti;
  • la voce “importo totale” del piano inserita in procedura “Quote Quinto” corrisponde all’importo da recuperare alla data della migrazione;
  • la voce “data scadenza” corrisponde alla omonima data già presente nei sistemi GPP/SIN;
  • l’“importo rata” inserito in procedura “Quote Quinto” è quello presente nei sistemi GPP/SIN e non corrisponde all’importo della rata contrattuale laddove, all’atto dell’inserimento della trattenuta, sia stato rimodulato dalle Strutture territoriali INPS in base all’importo del quinto cedibile della pensione;
  • l’elenco dei piani migrati è accessibile da parte delle Strutture territoriali INPS nella sezione “avvisi sede” della procedura “Quote Quinto” (cfr. l’avviso del 14 dicembre 2022);
  • la validazione dei piani di rinnovo dei piani migrati può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS non tenendo conto del numero di rate decorse dalla data di decorrenza della cessione stipendiale;
  • a decorrere dai flussi di rendicontazione del mese di febbraio 2023 sui piani migrati saranno applicati gli oneri corrispondenti al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario alla data del 1° febbraio 2023.

2.2 Piano di migrazione in procedura “Quote Quinto” dei piani di cessione da stipendio della Gestione privata presenti in procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata” al 3 gennaio 2023

La migrazione in “Quote Quinto” ha interessato anche circa 5.000 piani di cessione da stipendio presenti in procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata» ed è stata completata il 3 gennaio 2023,sempre a livello centrale.

In tale operazione non sono stati oggetto di migrazione i piani vigenti nello stato di “SOSPESO” alla predetta data del 3 gennaio 2023 e gli stessi potranno essere migrati solo successivamente all’avvenuta validazione da parte delle Strutture territoriali INPS.

Al fine di favorire una ottimale gestione operativa dei piani migrati si forniscono le seguenti informazioni/istruzioni:

  • i piani migrati sono contrassegnati sul portale “Quote Quinto” con il prefisso CQS anteposto al “Numero riferimento pratica”;
  • per ciascun piano è stato generato, a livello centrale, il rispettivo codice “ID PIANO”;
  • tenuto conto che la “data scadenza piano”, da inserire in “Quote Quinto” ai fini della migrazione, non è un’informazione valorizzata in procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata», che registra solo l’importo del debito da recuperare e l’importo della rata contrattuale, si è proceduto a calcolare il rispettivo piano di ammortamento con il seguente criterio:

il “numero delle rate” corrisponde al quoziente importo da recuperare/importo rata.

Nel caso in cui la divisione non dia come risultato un numero esatto ma comporti un “resto”, tale importo, corrispondente a una rata parziale, sarà recuperato, a decorrere dalla data di febbraio 2023, a titolo di “rata arretrata” in aggiunta alla/e prima/e rata/e in base alla capienza del quinto disponibile (così come già avviene per il recupero della/e prima/e rata/e per i piani di “prima acquisizione”).

Esempio con numero esatto di rate:

– importo da recuperare alla data della migrazione = € 5.000

– importo della rata contrattuale = € 200

– numero rate del piano di ammortamento = € 5.000/€ 200 = 25.

Esempio con presenza di “rata parziale”:

– importo da recuperare alla data della migrazione = € 5.500

– importo della rata contrattuale = € 200

– numero rate intere del piano di ammortamento = € 5.500/€ 200 = 27,5 = 27

– importo rata parziale da recuperare a titolo di “rata arretrata” = € 100.

L’importo della “rata parziale”, che sarà oggetto di recupero con le modalità sopra descritte, non sarà ricompreso nell’“importo totale” da recuperare e, pertanto, non potrà essere visualizzato. Sarà cura di questo Istituto fornire evidenza di tali importi attraverso i canali di comunicazione istituzionale;

  • i piani migrati in “Quote Quinto” sono stati chiusi in procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata» e non dovranno per nessun motivo essere riaperti;
  • tenuto conto che la attuale procedura «Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata» effettua le trattenute sulla pensione fino a concorrenza dell’importo da recuperare a carico del pensionato, operando di fatto l’“accodamento” delle eventuali quote insolute per incapienza della quota cedibile, in fase di migrazione dei piani è stata attivata in automatico, in via eccezionale, la funzione di “accodamento” per il recupero delle rate insolute a fine piano;
  • l’elenco dei piani migrati è stato fornito alle Strutture territoriali INPS mediante apposito avviso pubblicato in procedura “Quote Quinto”;
  • la validazione del rinnovo di cessione dei piani migrati può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS non tenendo conto del numero di rate decorse dalla data di decorrenza della cessione stipendiale;
  • a decorrere dai flussi di rendicontazione del mese di febbraio 2023, sui piani migrati saranno applicati gli oneri corrispondenti al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario alla data del 1° febbraio 2023.

2.3 Acquisizione dei nuovi piani di cessione da stipendio delle gestioni pubblica e privata

Fino alla realizzazione della reingegnerizzazione di “Quote Quinto”, l’acquisizione delle nuove traslazioni di cessioni da stipendio sia della Gestione pubblica che della Gestione privata dovrà proseguire con le consuete modalità operative (comprese le comunicazioni di attivazione delle trattenute da inviare ai pensionati e agli intermediari finanziari creditori) contemplate dalle rispettive procedure ovvero:

  • sistemi GPP/SIN – per le trattenute sulle pensioni della Gestione pubblica;
  • procedura «Cessione quinto da Stipendio – Gestione Privata» – per le trattenute sulle pensioni della Gestione privata.

2.4 Migrazione progressiva in procedura “Quote Quinto” dei nuovi piani acquisiti dalle Strutture territoriali INPS da effettuare periodicamente a livello centrale

I nuovi piani acquisiti di cui al precedente paragrafo 2.3 saranno oggetto di successiva migrazione in procedura “Quote Quinto” da effettuare, a livello centrale, con cadenza periodica fino alla realizzazione della reingegnerizzazione della procedura “Quote Quinto”. A tale proposito si assicura un costante aggiornamento mediante puntuali avvisi sede/finanziaria sul portale “Quote Quinto”.

Al termine della realizzazione del progetto di reingegnerizzazione in esame:

– sarà definitivamente inibita la funzione di inserimento di nuovi piani di cessione del quinto da stipendio sui sistemi della Gestione pubblica GPP/SIN;

– sarà definitivamente dismessa la procedura “Cessione Quinto da Stipendio – Gestione Privata”.

Su tali piani gli oneri saranno applicati, a decorrere dal mese successivo a quello della migrazione in procedura “Quote Quinto”, in base al profilo (convenzionato/non convenzionato) posseduto dall’intermediario finanziario all’atto della migrazione.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla casella istituzionale cessionequinto@inps.it.

CIRCOLARE

Condivisione
"data-block-on-consent="_till_accepted">
"data-block-on-consent="_till_accepted"data-auto-format="rspv" data-full-width>