Un Vfp4 si è rivolto al Tar Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento ministeriale del 9 novembre 2016 che lo escluse dal concorso per titoli ed esami per l’arruolamento di n. 1250 allievi finanzieri della Guardia di Finanza riservato ai volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale o in rafferma annuale delle Forze armate.
Il militare aveva partecipato alla selezione proprio come VFP4 proveniente dall’Esercito italiano. Nei giorni antecedenti allo svolgimento del concorso però è rimasto vittima di un provvedimento espulsivo poiché fu denunciato dai proprietari di un negozio di scarpe che lo accusarono di un tentativo di furto. Furono chiamate le Forze dell’Ordine e fu “deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Omissis per il reato di tentato furto “poiché sorpreso nel tentativo di impossessarsi indebitamente all’interno di un centro commerciale di un paio di scarpe, calzando le quali (non regolarmente pagate) aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio. Il relativo procedimento penale fu archiviato per mancanza della condizione di procedibilità…..”.
A dire del giovane militare, la dinamica a lui contestata in sede penale è stata il frutto di un mero errore per aver oltrepassato la barriera antitaccheggio del negozio per poter rispondere ad una telefonata a lui giunta sul telefono mobile, senza aver rimosso in alcun modo la targhetta antitaccheggio dalle scarpe nuove che stava provando, e senza aver occultato il paio di scarpe di cui riferisce di aver provveduto immediatamente alla restituzione.
Secondo il VFP4 il provvedimento di espulsione non avrebbe tenuto conto dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale per mancanza delle condizioni di procedibilità, non essendo stato così nella sede processuale penale in alcun modo accertato il fatto storico sotteso alla adozione della determinazione di esclusione dell’odierno ricorrente dalla succitata procedura selettiva.
Nella memoria difensiva depositata in data 28 marzo 2017, inoltre il militare ricostruì’ la vicenda sostenendo di essere uscito dal negozio per rispondete al telefonino per “mancanza di campo” indossando una sola scarpa, quindi avendo mantenuto all’altro piede quella di sua proprietà, nonché di aver fatto rientro nell’esercizio commerciale una volta terminato il colloquio telefonico.
Riferisce inoltre, a sostegno delle sua buona fede, di aver lasciato all’interno del negozio l’altra scarpa di sua proprietà all’atto della telefonata e al suo rientro di aver motivato agli addetti le ragioni della sua momentanea uscita dal negozio essendosi peraltro dichiarato immediatamente disponibile ad acquistare il paio di scarpe nuove pagando il prezzo di 35 euro.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze, ritenendo il giovane militare non in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
La Sentenza del Tar Lazio
Il Collegio, al fine del decidere, rileva, allo stato degli atti, l’assenza di elementi fattuali certi e definiti ed in quanto tali da far ritenere insussistenti le condizioni ed i requisiti personali di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso , ancor più in ragione di una valutazione complessiva da parte del Collegio dell’intera vicenda i cui confini risultano tracciati in modo non univoco e definito soprattutto a causa dell’intervenuto ritiro della denuncia resa presso la Stazione dei Carabinieri di Favaro Veneto proprio da parte di coloro che con le loro affermazioni avevano reso azionabili le iniziative da parte dell’autorità giudiziaria.
Né il Collegio, in una materia così delicata quale quella della sussistenza di condizioni morali e di condotta irreprensibili indispensabili ai fini dell’arruolamento in un corpo di polizia cui è connesso lo svolgimento di funzioni estremamente delicate, può ritenere produttive di effetti sfavorevoli per il militare o per colui che sia interessato all’incorporamento condotte o fatti che non siano attribuibili o riferibili con un margine di ragionevole attendibilità o certezza, nel caso di specie non rinvenibili a causa del ritiro della denuncia da parte degli addetti di quell’esercizio commerciale che non ha reso possibile un concreto accertamento sull’effettivo svolgimento dei fatti, con ciò di fatto privandoli della loro reale portata ed attendibilità.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della controversia in esame.
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