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Non mi faccio comandare da una femmina! Condannato Sottufficiale della Marina Militare

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20181116/snpen@s10@a2018@n51864@tS.clean.pdf

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La sentenza che vi proponiamo oggi è stata emessa  lo scorso 02/10/2018 dalla Cassazione.Riguarda un Sottufficiale della Marina Militare e tratta due episodi, uno accaduto nel 2015 ed uno nel 2016. Dopo la condanna del Tribunale Militare e della Corte di Appello, arriva anche quella della Cassazione.



Nel giorno dell’episodio contestato, quello del 2016, il sottocapo di 1^ classe di stanza alla Spezia, ma imbarcato su una nave della quale omettiamo il nome per ovvie ragioni di privacy, entrò nel Corpo di Guardia impossessandosi di alcuni registri, malgrado l’intimazione a desistere del Sottocapo di 3^ Classe addetto a far osservare le prescrizioni di detenzione e custodia dei registri stessi e la loro utilizzazione per l’annotazione delle presenze.

Poco dopo, nel corso dell’assemblea generale dell’equipaggio, il Sottotenente di vascello , ufficiale in seconda della Nave, gli aveva ribadito l’obbligo di rispettare i doveri connessi al suo stato. Di tutta risposta, il militare esordì con frasi offensive al prestigio, l’onore e la dignità del predetto superiore, profferendo platealmente al suo indirizzo, a voce alta, le espressioni «ma guarda questa! Io non devo dar conto a nessuno – io sono un maschio e ho girato il mondo e non mi faccio comandare da una femmina»; con l’aggravante di aver commesso il
fatto alla presenza di più di due militari.

A questi due episodi se ne aggiunge un terzo, avvenuto un anno prima. Il sottufficiale infatti  fu accusato di  disobbedienza,  aggravata dal grado rivestito, sempre nei confronti dello stesso superiore, in quanto, dopo essersi presentato al Corpo di guardia per uscire dalla Base, e dopo che gli era stato rappresentato che il suo permesso non era valido, trasgrediva l’ordine, attinente al servizio e alla disciplina, e si allontanava senza attendere l’arrivo del sottotenente di vascello ; ordine impartito telefonicamente da tale ufficiale, tramite un sottocapo di 3a classe.



Ne conseguì una condanna del Tribunale Militare, alla quale si allineò la Corte militare di Appello, confermando la responsabilità penale del sottufficiale di marina in ordine ai reati di forzata consegna (art. 140 cod. pen. mil . pace, capo A della ubrica), insubordinazione con ingiuria (art. 189 cpv. stesso codice, capo B) e dsobbedienza (art. 173 stesso codice, capo C), a vario titolo aggravati. .

La Corte suddetta rideterminava la pena in mesi sette di reclusione militare
per i primi due reati, uniti in continuazione, previa concessione delle attenuanti
generiche in rapporto di prevalenza anziché di mera equivalenza rispetto alle
aggravanti contestate e confermava la pena di mesi due di reclusione militare per il terzo reato di disobbedienza.

La Corte di Cassazione , interpellata dal Sottufficiale, ha confermato la sentenza della Corte militare d’Appello, tranne che per la pena inflitta per il reato di disobbedienza, rideterminando la pena in un mese e dieci giorni di reclusione militare.



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