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No al ricalcolo del 44% della base pensionabile ai poliziotti. Corte dei Conti: norma esclusiva per i militari

https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/152/2020

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Pubblichiamo di seguito la sentenza integrale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana depositata lo scorso 7 aprile 2020. Negato al poliziotto il riconoscimento dell’applicazione del ricalcolo della base pensionabile al 44% . Secondo il giudice, l’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 si applica solo ai militari.

Un poliziotto arruolatosi in data 15 marzo 1982 nel Corpo della Polizia di Stato ed in pensione dal 1° agosto 2017, rappresenta che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva pari a 17 anni, 5 mesi e 6 giorni;

lamenta che all’atto della liquidazione della pensione, l’ente previdenziale, applicato, per il calcolo del rateo pensionistico l’aliquota ordinaria prevista dal nostro ordinamento, pari al 35,9%, anziché quella prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 – pari al 44% – disattendendo tale previsione, i cui beneficiari sono i componenti del personale militare che, arruolatisi tra gli anni 1981 e 1983, avessero maturato, alla data del 31 dicembre 1995, non meno di 15 anni di anzianità contributiva e non più di 20 anni, la cui pensione sia stata calcolata con il sistema di calcolo misto.

Lo stesso inviava all’INPS in data 17.01.2018 un’istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico invocando l’applicazione dell’invocata disposizione, ma tale richiesta veniva rigettata

“…l’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. 1092/73 è limitata esclusivamente al personale militare che, alla data di cessazione dal servizio, abbia maturato un ‘anzianità contributiva complessiva ricompresa tra i 15 ed i 20 anni, in un sistema di calcolo retributivo o misto considerando di quest’ultimo la sola quota retributiva….”

Per tale motivo con il ricorso introduttivo del presente giudizio il poliziotto in quiescenza chiedeva a questo Giudice di dichiarare, previa eventuale CTU al fine di quantificare il corretto rateo pensionistico da riconoscere, il diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in attuazione del dettato normativo richiamato onde ottenere in misura maggiorata il trattamento pensionistico già in godimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973, nonché il pagamento delle differenze di rateo non percepite, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza, oltre interessi legali sui ratei maturati, con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore dei difensori antistatari.


Il ricorrente in data 21 gennaio 2020 depositava la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte. III. Con memoria depositata in data 3 marzo 2020 si costituiva l’INPS, chiedendo di rigettare il ricorso, rilevando che il ricorrente non possiede lo status di militare e, pertanto, non può reputarsi destinatario del regime di cui all’art. 54 del DPR 1092/1973.

All’udienza del 5 marzo 2020, erano presenti l’avv. Santino Spina su delega dell’avv. Francesco Leone per parte ricorrente, e l’avv. Tiziana Giovanna Norrito per l’Inps. L’avv. Spina si riporta alle domande del ricorso, evidenziando che il ricorrente è stato arruolato antecedentemente al 1982 nella Polizia di Stato, che all’epoca era un corpo militare e che occorre fare riferimento proprio al momento in cui è stato reclutato.

L’avv. Norrito si riporta alla memoria, evidenziando che ai fini dello status di militare rileva il momento della cessazione del servizio, e chiede la decisione.

La causa era posta in decisione, come da verbale di udienza.

Considerato in DIRITTO

Il ricorrente si duole del fatto che nel liquidare il trattamento di pensione l’amministrazione, con riferimento alle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, non abbia applicato l’aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall’art. 54, c. 1, del D.P.R. n. 1092/1973.

La disposizione citata stabilisce, ai primi due commi, che “…La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.


La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo…”. Ciò posto, la domanda, nonostante gli argomenti sviluppati dalla difesa dell’attore in ricorso e in sede di discussione, è infondata e va respinta.

Questo giudice intende, invero, aderire all’indirizzo formatosi sulla questione con giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia n. 431/2019, Sez. Giurisd. Lombardia n. 302/2019 e 362/2019, Sez Giurisd. Calabria n. 139/2019, Sez. Giurisd. Emilia-Romagna, n. 89/2019, Sez. Giurisd. Piemonte n. 30/2019, n. 43/2019, e Sez. Giurisd. Marche n. 71/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), qui richiamata anche ai sensi dell’art. 17 disp. att. del c.g.c., che nega il riconoscimento de quo agli appartenenti alla Polizia di Stato.

In particolare, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, si è avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del 44 per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dal proprio servizio, ove ricorrano le condizioni di cui alla suindicata norma.

Invero, la disposizione de qua limita espressamente il proprio ambito applicativo agli appartenenti alle forze armate. Al riguardo, ai fini dell’individuazione dei rapporti di impiego sussumibili nell’ambito di tale categoria, si ritiene necessario far riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare, il quale disciplina il regime giuridico e organizzativo dell’Esercito italiano, della Marina militare con il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei Carabinieri.

Analogo status deve essere  riconosciuto al Corpo della Guardia di Finanza, in considerazione dell’assimilazione operata, da ultimo, dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Quindi, tale status non può riconoscersi agli appartenenti alla Polizia di Stato, la quale ultima, a seguito della legge n. 121 del 1981, è stata smilitarizzata divenendo, a far data dal 25 giugno 1982, un’amministrazione civile ad ordinamento speciale.

Il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio intervenuta l’1.10.2017, non era un militare ma un appartenente alla Polizia di Stato. Conseguentemente, ai fini della determinazione della misura della pensione ordinaria, nei confronti del medesimo non possono trovare applicazione le invocate disposizioni normative, trattandosi di norme pensionistiche che riguardano il personale assoggettato all’ordinamento “militare”.

Ed è assolutamente irrilevante la circostanza, prospettata dalla difesa attorea, secondo cui l’istante era stato sin dall’arruolamento avvenuto prima della smilitarizzazione della Polizia di Stato, un militare, dovendo le norme pensionistiche essere applicate in relazione allo status, civile o militare, rivestito al momento della cessazione dal servizio.

Nei confronti del ricorrente, dunque, deve trovare applicazione il distinto, anche se meno favorevole, regime giuridico contemplato nell’art. 44 del T.U. citato.


Ciò è confermato anche dall’art. 23 della l. 121/1981 il quale stabilisce che “Al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”.

Nessuna disposizione, nell’ambito della fonte citata, consente l’ultravigenza dello status militare. Né tale convincimento può essere revocato dalla circostanza che per la pensione privilegiata al personale dei corpi smilitarizzati si applica la disciplina prevista per i militari. Solo in questa materia, infatti, vi sono speciali disposizioni che dispongono di estendere la disciplina prevista per il comparto militare anche ai corpi smilitarizzati, come accade nei casi disciplinati dall’art. 5, comma 6, D.L.387/1987, convertito in legge 20/11/1987, n. 472.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.


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