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Montante Contributivo: in Gazzetta i nuovi coefficienti. Ecco cosa accadrà dal 2021

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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi coefficienti dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2021

ANDARE IN PENSIONE NEL 2021 ANZICHE’ NEL 2020 – FALSO ALLARME!

1° Lgt in pensione Antonio Pistillo

In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che rivede i coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2021.

I Coefficienti di trasformazione sono valori utilizzati per il calcolo della quota di pensione maturata nel sistema contributivo che traducono in pensione il montante contributivo accumulato dal militare nel corso della sua vita lavorativa.

Si tratta di parametri variabili a seconda dell’età anagrafica alla quale il militare consegue la prestazione previdenziale. In particolare, essi risultano tanto più elevati quanto maggiore è l’età del militare e, quindi, tanto maggiore sarà l’importo del trattamento di quiescenza.

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

1) Contributivi Puri: i militari con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali, com’è noto, hanno tutto l’assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;

2) Sistema Misto: i militari in possesso di un’anzianità contributiva inferiore ad anni 18 anni alla data del 31.12.1995, i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate dal 01.01.1996;

3) Sistema Retributivo: i militari in possesso di un’anzianità contributiva superiore ad anni 18 anni alla data del 31.12.1995, i quali hanno l’applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate dal 01.01.2012.

I coefficienti vengono aggiornati, dal 2019; ogni biennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita e si ridurranno progressivamente all’aumentare delle speranza di vita. Questo meccanismo comporta che chi uscirà nel 2021 avrà una quota contributiva della pensione più leggera, a parità di età anagrafica e di contribuzione versata, rispetto a chi è uscito nel 2020.

La riduzione questa volta è meno intensa delle precedenti a causa del progressivo rallentamento della speranza di vita ed i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione compresa tra lo 0,33 ed il 0,72% mentre i valori registrati nel biennio 2019-2020 hanno dato luogo a riduzioni più sensibili con decrementi che sfioravano 2%.

Approfondiamo gli effetti dei nuovi coefficienti vigenti dal 2021 per il personale nel sistema misto in quanto a tale sistema è interessato il personale pensionando nei prossimi 10/12 anni.

Partiamo col ribadire che tali coefficienti influenzano una parte consistente del trattamento di quiescenza ed esattamente quella maturata dal 01.01.1996 alla data di congedo, cioè la terza quota di pensione (la prima e la seconda sono quantificate col sistema retributivo) c.d. quota “C che non è altro che quanto accantonato come contributi dal 01.01.1996, definito montante contributivo che viene trasformato in quota di pensione attraverso l’applicazione del coefficiente di trasformazione e gli adeguamenti biennale di questi coefficienti ridurrà sempre di più negli anni la quota “C”.

Apriamo una parentesi per un piccolo approfondimento sul calcolo delle pensioni nel sistema misto, al fine che si abbia una maggiore consapevolezza dell’aspetto più allarmante che avrà un effetto deleterio sulle pensioni ed è il “coefficiente di capitalizzazione” che è quel valore utilizzato ogni anno per rivalutare il montante contributivo accumulato negli anni.

Ai contributi versati negli anni dal 1996 viene infatti riconosciuta una rivalutazione annuale collegata all’andamento del Prodotto Interno Lordo (Pil). La rivalutazione è pari alla media delle variazioni del Pil nell’ ultimo quinquennio, meno cresce l’economia italiana, minore sarà il tasso di capitalizzazione, più basso sarà l’assegno pensionistico conseguibile a parità degli altri parametri che concorrono alla determinazione dell’assegno.

La combinazione dei coefficienti di trasformazione e, in maggior ragione, dei coefficienti di capitalizzazione vista la poca crescita del paese, ridurranno le pensioni nel futuro, in particolar modo per i giovani nel sistema esclusivamente contributivo.

Chiusa la parentesi, torniamo al sistema misto e alla domanda iniziale.

Come abbiamo detto in precedenza questo ultimo aggiornamento è stato meno penalizzante dei precedenti, pertanto decidere di andare in pensione nel 2020 anziché nel 2021 non comporta una grossa differenza.

A tal fine ho simulato i trattamenti di quiescenza di un militare col grado di Primo Luogotenente collocato nella riserva a 57 anni alla data del 31/12/2020 e alla data del 01/01/2021 e una volta quantificata la differenza, calcolato quanto deve prolungare l’attività di servizio per recuperare quanto perso che è riassunto nella seguente tabella:

PENSIONE DAL  31/12/2020

PENSIONE DAL 1/1/2021

PENSIONE DAL 1/2/2021

                                     1.917,46

                               1.913,80

                               1.916,82

Inoltre, ipotizzando una concertazione 2019/2021 identica a quella precedente del triennio 2016/2018, bisogna tenere conto che andare in congedo nel 2021 comporta un maggiore beneficio economico sulla buonuscita e la cassa di circa 1.100,00 euro netti ( e più precisamente, per ottenere questo maggiore beneficio è sufficiente andare in pensione dal 02/01/2021).

Pertanto, decidere di andare in pensione nel 2020 anziché nel 2021 non comporta un tale differenza economica che pregiudichi una valutazione ponderata già fatta che ha portato alla scelta di lasciare il servizio nel 2021.


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