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Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

20060422 - ROMA- POL - IRAQ: NASSIRIYA; BOMBA MENTRE PASSA PATTUGLIA, ITALIANI ILLESI Soldati italiani pattugliano una strada di Nassirya in una foto del 16 novembre 2004. Questa mattina e' scoppiata una bomba a Nassiriya mentre passava un pattuglia del Reggimento carabinieri della MSU del Contingente italiano, composta da tre veicoli (due VM protetti e un VM torpedo) con a bordo 13 militari ed un interprete iracheno. ARCHIVIO - MARIO DE RENZIS ANSA-CD

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Il  16 settembre 2024 è stato pubblicato il Dossier XIX legislatura “A.S. n. 1020-A Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali alle missioni internazionali.

L’Assemblea ha approvato il ddl n. 1020 contenente modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

Di seguito il testo:

La partecipazione italiana alle missioni internazionali viene autorizzata dal Parlamento ai sensi della legge n. 145 del 2016 (c.d. “legge quadro sulle missioni internazionali”), che, al di fuori dei casi di dichiarazione dello stato di guerra, di cui agli dell’artt. 78 e 87, nono comma, della Costituzione, si applica per:

– la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell’Unione europea (art. 1, comma 1);

– l’invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (art. 1, comma 2). Per il testo integrale, clicca QUI

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