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Modifica del bando dei concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento e di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP)

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Modifica del bando dei concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l’ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.

L’art. 9, comma 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, e’ cosi’ modificato:

«Art. 9. (Prove scritte). – (Omissis) 8. Al termine delle prove scritte la commissione esaminatrice individuera’ i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola prova scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialita’, mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese:

(Omissis) b) per l’ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:

(Omissis) 6) per il Corpo del Genio della Marina – specialita’ armi navali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), secondo alinea, 5 (cinque); (Omissis) 10) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), secondo alinea, 8 (otto); 11) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 5, (otto); (Omissis) c) per l’ammissione al 22° e 23° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 1) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), 146 (centoquarantasei); 2) per il Corpo del Genio della Marina – specialita’ armi navali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), 8 (otto); 3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), primo alinea, 12 (dodici); (Omissis)

Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. (Omissis)» Per il decreto integrale , clicca QUI

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