Lo scorso 23 marzo 2021, è stato sostituito l’articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2014.
L’articolo 4 del decreto del Ministro della difesa l6luglio 2014 è sostituito dal seguente:
” {rt. 4. Valutazione dei titoli –
1 . La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l’Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle graduatorie finali, ai sensi dell’articolo 617 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica l5 marzo 2010, n. 90.
Detta commissione procede nella valutazione assegnando, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un valore ponderale ai titoli descritti dall’articolo 5, comma 7.
2. L’ammissione al corso superiore di stato maggiore interforze degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 617, comma 4 deI testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.”Per ulteriori info ed il decreto integrale, clicca QUI