Mobbing : Militare ottiene un risarcimento di 30.000,00€ dall’ Amministrazione





Sono rare le sentenze che riguardano il “mobbing” in ambiente militare. Oggi vogliamo proporvene una che stravolge completamente le precedenti.

In pensione dal settembre 2013 , un Finanziere infatti è riuscito a dimostrare al Tar Veneto,tutte le vessazioni subite durante un periodo della sua carriera. Forzatamente trasferito nel settembre 2009, viene colpito da sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale.

Precedentemente possedeva il Nulla Osta di Segretezza – N.O.S. Segretissimo Nazionale”, a riprova della sua affidabilità e della fiducia di cui egli godeva. Nell’ottobre del 2008 però,  un nuovo Comandante ,gli avrebbe fatto perdere la sua autonomia di azione, ma soprattutto lo avrebbe privato dei compiti che normalmente svolgeva, riducendo drasticamente  la propria opera di indagine ,  limitandola alla mera ricerca su banche dati e quotidiani, senza più il compito di tenere i rapporti con le cariche istituzionali, civili, militari .

Nello stesso anno,  il medesimo Comandante di Sezione ,  da quanto si apprende dalla sentenza N. 00883/2018 dello scorso 10 settembre 2018, con modalità rovinose per la sua serenità familiare, lo costrinse  ad interrompere le ferie ed a rientrare in servizio e, una volta rientrato, gli venne comunicato dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico, in quanto avrebbe omesso di riferire al proprio Comando l’esistenza a suo carico di una sentenza penale , permettendogli illecitamente di partecipare alla procedura di valutazione per l’avanzamento al  grado superiore.



Il Militare , invero, non avrebbe avuto contezza della sentenza stessa, essendogli stata quest’ultima notificata presso la propria residenza familiare in un periodo in cui , per ragioni personali , dimorava altrove e non essendogli stata la notifica riferita dalla moglie,inoltre, sempre secondo il Finanziere, l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificare la fondatezza delle sue ragioni, mentre invece, avrebbe “abusato” delle informazioni ricevute dalla Procura sulla sentenza penale del 2004 per porre in essere nei suoi confronti azioni punitive e comportamenti persecutori.

Ne conseguì una sospensione del “Nulla Osta di Segretezza” –, l’irrogazione di sanzioni disciplinari ed il trasferimento d’autorità dalla Sezione “I” all’Ufficio Comando – Sezione Logistico-Amministrativa ,alle dipendenze di uno degli ufficiali che lo avevano denunciato, con l’incarico di “Scrivano”.

Inoltre, il  finanziere avrebbe patito una serie di affiancamenti a colleghi con grosse problematiche personali o di servizio, trattandosi, nell’un caso, di un ufficiale poi morto suicida e, negli altri casi, di colleghi con problemi giudiziari,  il primo indagato e l’altro sottoposto a processo penale.Affiancamenti che, perciò, egli ritiene riconducibili ad una chiara volontà di perseguitarlo, imponendogli relazioni di colleganza assai difficoltose.

Inoltre sarebbe stato adibito a svolgere attività di piantonamento delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione nella Caserma “, nonché nel pesare fascicoli archiviati e sistemarli fisicamente in appositi garage in vista della loro distruzione; ancora, di essere stato adibito all’attività di pesatura delle divise da dismettere, la quale, oltre che di livello inferiore alle mansioni del ricorrente, sarebbe rientrata nei compiti di una Sezione diversa da quella di appartenenza di quest’ultimo.



Tutte situazioni , a detta del Finanziere, create appositamente al fine di  svilirlo sul piano professionale. Negli anni 2010/2011 e 2011/2012, sarebbe stato inoltre  illegittimamente denigrato nella redazione delle note caratteristiche , tant’è vero che tali note vennero annullate tramite sentenza dallo stesso Tar a cui il Finanziere si è rivolto. L’Amministrazione  avrebbe ignorato tale sentenza, redigendo nuove schede valutative ancora illegittime e che, perciò, sono state annullate dal Consiglio di Stato.

Sarebbe inoltre stato privato degli “strumenti di lavoro”, non ricevendo copia delle chiavi degli armadi che contengono il materiale,compresi i buoni per l’acquisto di benzina e gasolio per le auto di servizio, sebbene fosse stato nominato “Gestore – degli Automezzi”, e non ottenendo l’accesso alla rete internet, nonostante la funzione di “Gestore dei beni mobili” del Comando -. Né egli avrebbe più partecipato, dal trasferimento e fino al congedo  per quattro lunghi anni,alle esercitazioni di tiro con l’arma in dotazione di servizio, pur a fronte dell’obbligo di far svolgere almeno due esercitazioni all’anno, oltre ad essere incaricato dello scarto d’archivio e delle operazioni di concentramento di capi di vestiario non più in uso al Corpo.

La decisione del  Tar:

il mobbing, precisa il Tar, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica”.

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la sussistenza di condotte c.d. mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini della configurazione del mobbing.

il ricorrente , sostiene il tar,  ha allegato e comprovato talune circostanze in grado di dimostrare la presenza, nel caso in esame ed a suo danno, dei suesposti elementi costitutivi del cd. mobbing, nei termini e nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.

In particolare, ad avviso del Collegio  sono  segni sintomatici di una condotta persecutoria dell’Amministrazione nei suoi confronti ,  gli episodi di demansionamento subiti dal medesimo una volta trasferito presso la Sezione Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS-: episodi che, nella loro realtà storica, non vengono nemmeno negati nella relazione versata in atti dall’Amministrazione resistente. A ben vedere, anzi, tali fatti sono pacificamente riconosciuti dalla P.A., la quale si limita – poco convincentemente – a negarne la portata svilente e di sostanziale demansionamento a danno del ricorrente.Tutte le attività affidate al Finanziere e di cui costui si lamenta , quali  il controllo delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione; lo scarto d’archivio; le operazioni di concentramento di capi di vestiario non più in uso al Corpo; e l’ attività “da scrivano.

Le difese dell’Amministrazione, osserva il Collegio ,sono, invero, assai poco convincenti.Elementi costitutivi del  danno da mobbing sono ravvisabili, ad avviso del Collegio, nei comportamenti sopra descritti dell’Amministrazione, dai quali si evincono la progressiva discriminazione e la pretestuosa vessazione inflitte al ricorrente,  comportamenti  perciò lesivi della personalità morale del dipendente.

Il  ricorso quindi viene accolto in parte , nei termini specificati in motivazione e, per conseguenza, il Tar condanna l’Amministrazione intimandola al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 30.000,00 , maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da mobbing.,  oltre al al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00

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