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Missioni: No alla supervalutazione del servizio prestato in missione per conto dell’Onu. Sentenza CDS

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Esclusa l’equiparazione tra i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU ed i «combattenti» impegnati in «campagne di guerra».

Nell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, non è più predicabile alcuna equiparazione, ai fini dell’estensione dei benefici combattentistici sul piano previdenziale, tra servizi prestati in campagne di guerra e servizi prestati in missioni di pace per conto dell’ONU che sono, per contro, assoggettati a specifiche discipline di volta in volta emanate (cfr. punto 8.1 della parte in diritto sent. Corte cost. n. 240/2016), mentre il rinvio contenuto nell’articolo unico l. 1746 del 1962 ai benefici di carattere retributivo (d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137; artt. 11, 115 e 118 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458; artt. 6 e 23 del R.D. 27 ottobre 1922, n. 1462 in cui è previsto che il servizio prestato durante gli eventi bellici debba essere computato ai fini dell’abbreviazione del tempo necessario a maturare gli aumenti periodici di stipendio) deve ritenersi non più operante per il personale militare non dirigenziale.

Le considerazioni sopra esposte conducono inevitabilmente alla riforma della sentenza impugnata che, nell’affermare l’indiscriminata equiparazione tra servizi prestati in campagne di guerra e servizi prestati in missioni di pace ONU, non è conforme all’elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata. La sentenza integrale del Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 7 dicembre 2021, n. 8175 la trovi  QUI.

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