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Militari rimasti assenti dal servizio per responsabilità di terzi “Ecco la circolare”

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Proponiamo , in anteprima, la circolare che  disciplina la procedura per il recupero degli emolumenti
corrisposti a vuoto al personale militare rimasto assente dal servizio per infortuni derivanti
dalla responsabilità dei terzi, rappresentando per le Forze Armate/Arma ed i Carabinieri le
linee guida opportunamente aggiornate da seguire.


Devono pertanto intendersi abrogate le Linee  Guida edite in data 12 giugno 2015. prot. n. M_D GMIL 0343291 ed il successivo aggiornamento prot n. M_D GMIL REG20 16 0734369 in data 21 dicembre 216.

La ripetibìlità degli emolumenti corrisposti a vuoto per responsabilità dei terzi consiste
nell’esercizio dell’azione legale da parte dell’ Ammìnìstrazione della Difesa (d’ora in avanti
A.D.) per il recupero delle competenze stipendiali erogate ai propri dipendenti militari,
rimasti assenti dal servizio per fatti lesivi imputabili a terzi.

Il fatto illecito (lesivo) deve essere compiuto da un soggetto estraneo (terzo responsabile) al rapporto contrattuale, esistente tra il dipendente militare e l’A.D. ovvero l’evento dannoso deve avere natura
extracontrattuale, e deve incidere causalmente sulla possibilità del militare di soddisfare
l’obbligazione consistente nell’adempimento del proprio servizio.

In tale fattispecie, il Ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, risulta titolare del diritto al
risarcimento (ex art. 2043 c.c.) per l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa che,
per contratto o per legge, deve, comunque, retribuire.


Gli eventi lesivi possono essere distinti essenzialmente in due tipologie: eventi a seguito di
incidente stradale ed eventi di altro genere. Con riguardo alla competenza per la loro
trattazione in sede centrale, invece, gli eventi vanno suddivisi a seconda che il sinistro si sia
verificato durante il servizio o fuori dello stesso.

A seguito del Decreto del Ministro della Difesa in data 16 gennaio 2013, infatti, la Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) è competente per il solo recupero del credito erariale scaturito dalle lesioni a seguito di incidenti stradali (in orario extra lavorativo e in orario di servizio e/o in itinere, questi ultimi solo se a bordo di mezzi privati/pubblici), di sinistri di vario genere di natura
privata e di sinistri in servizio (es. aggressione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale),
con l’esclusione dei sinistri stradali in danno di personale militare a bordo di automezzi
militari i quali rientrano nelle competenze del VI Reparto del Segretariato Generale della
Difesa. Per visualizzare e/o scaricare la Circolare completa, clicca QUI




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